Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

agenti patogeni isolati a particolari laboratori o l’esecuzione di ulteriori accertamenti sul posto, se necessari (cpv. 6).

Ora anche l’acqua per docce e piscine viene recepita nell’articolo come oggetto d’uso, poiché anche quest’acqua può causare focolai di malattia (es. legionella).

Sezione 3: Procedura di autorizzazione ed elenchi delle aziende notificate e autorizzate (artt. 17-

19)

Gli elenchi delle aziende notificate e autorizzate ai sensi dell’articolo 19 sono gestiti dalla competente autorità cantonale di esecuzione. Le aziende autorizzate, con i numeri di autorizzazione e i dati richiesti, vengono inserite nel sistema d’informazione predefinito della Confederazione da parte della competente autorità cantonale di esecuzione. Un’autorizzazione può essere assegnata ai sensi dell’articolo 17 solo previa ispezione. Insieme all’autorizzazione, all’azienda viene assegnato e comunicato anche il relativo numero (art. 18).

Sezione 4: Attività di controllo supplementari sui giocattoli (artt. 20-22)

Gli articoli 20-22 riguardano in particolare i controlli supplementari che devono essere effettuati nel settore dei giocattoli. Queste disposizioni sono obblighi che scaturiscono dall’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità10. La competenza per l’acquisizione della documentazione necessaria spetta all’autorità cantonale di esecuzione, che deve rivolgersi direttamente all’organismo di valutazione della conformità, anche se questo risiede all’estero. In caso di problemi, è possibile chiedere assistenza all’USAV. La presente revisione non modifica tali disposizioni.

Capitolo 3: Controlli al momento dell’importazione, del transito o dell’esportazione (artt. 23–36)

Il terzo capitolo si occupa dei controlli al momento dell’importazione, del transito e dell’esportazione di derrate alimentari di origine vegetale e di oggetti d’uso. Tali controlli vengono eseguiti dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD).

I controlli al momento dell’importazione, del transito o dell’esportazione di derrate alimentari di origine animale vengono trattati nelle ordinanze OITE11.

Sezione 1: Disposizioni comuni

I casi particolari ai sensi dell’articolo 23 capoverso 3 riguardano le situazioni in cui l’AFD o il servizio veterinario di confine non possiedono le conoscenze tecniche specifiche. In concreto, l’AFD può emettere conclusivamente una valutazione qualora sussistano evidenti violazioni come deterioramento, muffe, temperature di stoccaggio sbagliate ecc. Se occorrono conoscenze specifiche, analisi o ulteriori accertamenti da parte di tecnici esperti appartenenti alla competente autorità cantonale di esecuzione, l’esecuzione viene appunto trasferita a quest’ultima. È dunque quest’ultima a definire i parametri da analizzare, prendere la decisione definitiva e ordinare le necessarie misure.

Secondo l’articolo 25, l’AFD può notificare alle autorità cantonali di esecuzione le anomalie che non danno luogo a contestazioni durante l’importazione, ma che devono essere corrette al momento della consegna al consumatore, per esempio una lingua ufficiale sull’etichetta. Il Cantone è responsabile del controllo e, se necessario, dell’esecuzione della notifica.

10 RS 946.526.81

11 Cfr. nota a piè di pagina 6. Rapporto esplicativo relativo all’ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari