Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

ostacolare gli esportatori svizzeri, il sistema svizzero sarà adeguato alle disposizioni previsti dai regolamenti europei sopra menzionati e le merci che giungono via aerea agli aeroporti di Zurigo e Ginevra saranno sottoposte a un sistema di controllo analogo. Sulla base del nuovo regolamento sui controlli (UE) n. 2017/62515 l’UE emanerà queste disposizioni con atto delegato.

Questo capitolo è stato adeguato soprattutto dal punto di vista terminologico al nuovo regolamento sui controlli (UE) n. 2017/625. per esempio ora il punto di controllo si chiama «posto di controllo frontaliero» e il «documento comune di entrata (DCE)» è stato ribattezzato «documento sanitario comune di entrata (DSCE)». È stato anche precisato che in sede di importazione e transito il responsabile della spedizione è l’interlocutore per il posto di controllo frontaliero. Le spedizioni in transito verso uno Stato membro dell’Unione europea possono quindi essere trattate secondo le medesime procedure di quelle destinate in Svizzera. Per «posto di controllo frontaliero», nel caso dei controlli approfonditi presso gli aeroporti di Ginevra e Zurigo, si intende esplicitamente il Servizio veterinario di confine (GTD). L’articolo 37 precisa che la Svizzera, fino a un possibile accordo sulle derrate alimentari con l’UE, effettuerà controlli approfonditi soltanto sulle importazioni che giungono per via aerea tramite gli aeroporti di Zurigo e Ginevra. Altri posti ci controllo frontalieri non rientrano nei controlli approfonditi. L’USAV può tuttavia effettuare controlli mirati, insieme alla dogana, tramite campagne ai sensi dell’articolo 28. I campioni prelevati come descritto al capitolo 4 vengono consegnati al responsabile per la notifica, che deve trasmetterli a uno dei laboratori federali o privati accreditati per questo tipo di controlli affinché vengano analizzati. In linea di principio, tutti i costi derivanti, inclusa la notifica tardiva, il rilascio di una decisione, i costi di smaltimento ecc. generati dai controlli approfonditi, vengono trasferiti all’importatore. Né viene rimborsato il valore economico del campione.

Il DFI avrà la competenza di adottare disposizioni e requisiti specifici per quanto riguarda i controlli approfonditi. In questo modo sarà possibile chiarire e accelerare gli adeguamenti e le modifiche relativi ai controlli approfonditi.

Gli allegati 1 e 2 saranno adattati allo stato attuale dei regolamenti UE pertinenti prima della seconda consultazione degli uffici.

3. Titolo: Campionatura e analisi, laboratori e laboratori di riferimento

Capitolo 1: Laboratori (artt. 45-47)

Gli articoli in oggetto precisano meglio i requisiti previsti per i laboratori gestiti o incaricati dalle autorità come laboratori ufficiali e ai laboratori di riferimento, in particolare in materia di accreditamento.

Per garantire un’armonizzazione delle procedure di analisi, i laboratori ufficiali e quelli incaricati di svolgere compiti ufficiali partecipano, ove opportuno e necessario, alle prove interlaboratorio che vengono organizzati dai laboratori di riferimento nazionali.

Capitolo 2: Metodi per campionature, analisi, prove e diagnosi (art. 48)

In casi specifici, per la comparabilità e la validità dei risultati di misurazione, è necessario per i controlli ufficiali che i laboratori operino tutti con gli stessi metodi, soprattutto per le analisi di laboratorio. Sempre in casi specifici, per gli stessi motivi è necessario anche che vengano prescritti i metodi di campionatura. Questi metodi sono elencati all’allegato 4 (cpv. 1) in applicazione dell’articolo 25 capoverso 2 LDerr. Fra questi metodi vincolanti per campionature è prevista anche la possibilità di prelievo nella vendita diretta.

Come organizzazioni internazionali vengono menzionate esplicitamente solo ISO e Codex: tuttavia con ISO s’intendono anche le organizzazioni affiliate a livello regionale (come CEN) e nazionale (come DIN

15 Cfr. nota a piè di pagina 3. Rapporto esplicativo relativo all’ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari