Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

Capitolo 4 Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso

In senso generale, gli articoli da 32 a 35b sono stati armonizzati in base alle corrispondenti disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2017/17981.

Articolo 33

L’articolo è stato abrogato e gli elementi riguardanti i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono stati recepiti nell’articolo 34.

Articoli 34 e 35

Aggiornamento dei requisiti per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e delle disposizioni generali di caratterizzazione, ai sensi degli articoli 3 e 4 del Regolamento delegato (UE) 2017/1798.

Articoli 35a e 35abis

Aggiornamento dei requisiti specifici per la caratterizzazione della dichiarazione nutrizionale dei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso (valore energetico, quantità e altre informazioni), ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento delegato (UE) 2017/17981.

Nota sull’articolo 35a capoversi 5 e 6: qui si spiega come riportare nella dichiarazione nutrizionale le diciture non elencate nell’allegato 11 OID, vale a dire o dopo la dicitura più pertinente di detto allegato (capoverso 5), o dopo l’ultima dicitura, se non esiste una categoria corrispondente (capoverso 6).

Articolo 35b

La modifica proposta mira a riprendere l’articolo 6 del Regolamento delegato (UE) 2017/17981 secondo il quale non è più consentito menzionare indicazioni nutrizionali e sulla salute in relazione ai prodotti di controllo del peso, eccezion fatta per un riferimento al tasso di fibre aggiunte.

In conformità con le disposizioni dell’articolo 7 del Regolamento delegato (UE) 2017/17981 si rinuncia a prescrivere una procedura di notifica per le derrate alimentari sostitutive per il controllo del peso.

La parte del capitolo dedicata alla caratterizzazione (etichettatura) è stata riorganizzata e ripartita ora su 5 articoli, tra cui i nuovi articoli 35a (valore energetico e quantità contenute nella dichiarazione nutrizionale), 35abis(Caratterizzazione: altre informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale)

e 35b; la struttura ora è allineata a quella degli altri capitoli dell’ordinanza.

Articolo 38, capoverso 1bis

Le sostanze elencate nell’allegato 4 (OAVM) sono vietate per tutte le categorie di alimenti definite nell’ODPPE, compresi gli alimenti sportivi (lex specialis).

Articolo 40 capoverso 5

La revisione propone di modificare le soglie fissate dalla legge per qualificare una bevanda come isotonica/ipotonica. Secondo il diritto attuale, le bevande per sportivi con un’osmolarità fra 260 e

270 mmol non possono essere definite né isotoniche né ipotoniche. Per porre fine a questa situazione insoddisfacente, la gamma delle bevande isotoniche è stata estesa fino a 260 mmol. Tale estensione consentirà anche una maggiore flessibilità nello sviluppo di bevande di tipo isotonico.

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali