Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Commento relativo alla modifica dell’

ordinanza del DFI sulle bevande

I. Situazione iniziale

La presente revisione intende da un lato tenere conto di alcune proposte di modifica sollecitate dalle autorità esecutive cantonali o dalle cerchie interessate, e, dall’altro, adeguare talune disposizioni allo stato della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera. In particolare occorre modificare gli allegati dell’ordinanza per rispettare le condizioni stabilite nell’allegato 7 (prodotti vitivinicoli) dell’Accordo sul commercio di prodotti agricoli tra la Svizzera e l’Unione europea, entrato in vigore nel 20021.

II. Commento alle singole disposizioni

Articolo 5

Un’acqua minerale naturale è riconosciuta come tale se vanta una composizione minerale costante, che di norma dipende dalle caratteristiche della captazione d’acqua. Se il gettito di una sola fonte non è sufficiente, può succedere che un’acqua minerale naturale provenga da diverse captazioni la cui acqua viene miscelata in proporzioni definite, in modo da garantire tale composizione caratteristica e costante. In futuro occorre prevedere anche questa fattispecie, non contemplata dalla definizione attuale: l’articolo vigente deve quindi essere integrato di conseguenza.

Articolo 8 capoverso 3

Questo capoverso è stato ripreso dall’articolo 4 paragrafo 3 della direttiva 2009/54/CE. Nel contesto dell'articolo 8, il requisito in questione ha sollevato dubbi sulla sua interpretazione, visto che nel capoverso 2 lettera e numero 3 si precisa già che i trattamenti ammessi non devono servire «al miglioramento igienico di un’acqua minerale». Di conseguenza il capoverso 3 è superfluo e va soppresso.

Articolo 9 capoverso 3

In analogia alla denominazione consentita per l’acqua ricca di fluoro (art. 9 cpv. 3 lett. h), occorre ammettere anche le menzioni «contenente calcio» e «contenente magnesio» per evitare qualsiasi ostacolo alla libertà di commercio. Per assicurare la conformità richiesta con la direttiva 2009/54/CE, esse vanno dunque aggiunte alla presente ordinanza, dal momento che quest’ultima elenca le menzioni possibili in maniera esaustiva.

Articolo 10 capoverso 2 lettera b

La menzione attuale della composizione che fa riferimento ai controlli ufficiali è obsoleta e non è più praticata dai laboratori cantonali incaricati dell’applicazione del diritto alimentare. Di conseguenza, la lettera b del capoverso 2 può essere stralciata.

Articolo 10 capoverso 3

1 RS 0.916.026.81

Commento relativo alla modifica dell’ ordinanza del DFI sulle bevande