Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Articolo 62 capoversi 1, 4 e 5
In altri Paesi vigono requisiti meno restrittivi per quanto riguarda la sostanza secca di formaggio presente nel formaggio fuso e non esistono norme relative alla sostanza secca minima per la fusione di formaggio con diversi gradi di consistenza. Di conseguenza, i criteri stabiliti nei vigenti capoversi 1 e 4 sono stati allentati o abrogati per impedire ostacoli al commercio e una penalizzazione dei fabbricanti svizzeri rispetto ai prodotti esteri concorrenti importati.
Le prescrizioni del capoverso 5 relative alla composizione del formaggio fuso con una denominazione protetta secondo l’ordinanza DOP/IPG, un’indicazione di provenienza secondo la legge sulla protezione dei marchi o un’altra denominazione di formaggio sono state abrogate. In futuro quindi il formaggio fuso con una denominazione specifica di questo tipo potrà contenere anche formaggio diverso da quello indicato. In ottemperanza all'articolo 12 ODerr, le designazioni utilizzate per il formaggio fuso e il formaggio fuso da spalmare non devono però indurre in inganno. Inoltre, conformemente all’articolo 12 capoverso 1 lettera a OID, la quantità di un ingrediente deve essere indicata se l’ingrediente in questione è menzionato nella denominazione specifica. Inoltre, le informazioni relative ai requisiti per il formaggio fuso con denominazione DOP/IGP sono disciplinate dai descrittivi degli obblighi.
Articolo 63
Siccome altri Paesi non stabiliscono requisiti minimi relativi alla sostanza secca di formaggio presente nei preparati di formaggio fuso, il capoverso 2 è stato abrogato per evitare ostacoli al commercio.
Nei preparati di formaggio fuso, il tenore di grasso nella sostanza secca non è particolarmente rilevante, dato che una parte del grasso può anche provenire da ingredienti non lattei. La disposizione sulla sostanza secca conformemente al tenore di grasso nella sostanza secca è stata quindi abrogata.
Articolo 64 capoverso 1
In futuro, per i prodotti a base di formaggio si potrà rinunciare all’indicazione del tipo di trattamento termico (p. es. «past», «UHT»). Se il prodotto subisce un trattamento particolare, la caratterizzazione deve essere conforme all’allegato 2 parte A numero 1 OID.
III. Ripercussioni
1. Ripercussioni per la Confederazione
Nessuna.
2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
Nessuna.
3. Ripercussioni sull’economia
Con le modifiche previste, nell’ambito della carne e dei prodotti della pesca il diritto svizzero viene adeguato a quello dell’UE. Ciò agevola lo scambio di merci tra la Svizzera e l’UE, permettendo alle aziende di produrre per entrambi i mercati secondo prescrizioni unitarie.
IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.
Commento relativo alla modifica dell’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale