Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Nel capoverso 3, la modifica dell’articolo 5 impone di specificare che un’acqua minerale naturale può essere costituita da una o più sorgenti. Per una composizione caratteristica, proveniente da una o più sorgenti, è consentita una sola designazione commerciale. Questo requisito è conforme alla direttiva 2009/54/CE articolo 8 paragrafo 2.

Articolo 10 capoverso 6

Le cerchie interessate hanno richiamato l'attenzione sul fatto che, in base alla direttiva 2009/54/CE articolo 7 paragrafo 2 lettera c, l’indicazione dei trattamenti finalizzati a ridurre il tenore di ferro di un’acqua minerale naturale non è sistematicamente obbligatoria. Esigere tale dichiarazione in Svizzera costituisce un ostacolo tecnico al commercio se il trattamento avviene per filtrazione o decantazione.

Articolo 14 capoverso 2

Contrariamente a quanto stabilito per l’acqua minerale naturale, la denominazione commerciale (nome di fantasia) di un’«acqua sorgiva» non è per forza vincolata a una determinata origine. Bottiglie recanti la denominazione specifica «acqua sorgiva» possono essere immesse in commercio sotto lo stesso nome di fantasia anche se la loro composizione minerale caratteristica, legata alle rispettive origini, è diversa.

Articolo 18 capoverso 1 lettera c numero 3

Questa regola, che permette un’aggiunta massima del 10 per cento di succo di mandarino al succo d’arancia, è stata introdotta contestualmente alla revisione dell’ordinanza del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari (ODerr, stato 1° luglio 1995) e da allora non ha subito modifiche. Le cerchie interessate ne hanno ora sollecitato il riesame.

Le norme relative al succo di frutta e al nettare di frutta si basano sul diritto europeo. Le più recenti modifiche apportate dall’Unione europea (UE) alle disposizioni in questione sono pubblicate nella direttiva 2012/12/UE2 concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana. Il fatto di indicare la presenza di una miscela di due succhi (in questo caso, di succo di mandarino e di succo d’arancia) nella denominazione specifica e nell’elenco degli ingredienti permette di informare i consumatori in maniera trasparente.

Il «General Standard for Fruit Juices and Nectars»3 (cap. 3.1.2 [e]) del «Codex Alimentarius» autorizza l’aggiunta al succo d’arancia, in proporzione non eccedente il 10 per cento dei solidi solubili del succo d’arancia, di succo di Citrus reticulata e/o di ibridi con reticulata, purché la legislazione nazionale del Paese importatore lo consenta. La direttiva 2012/12/UE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana al contrario non contempla questa possibilità. Per garantire l’allineamento al diritto europeo e una migliore informazione dei consumatori in merito alla composizione del succo d’arancia, appare dunque opportuno abrogare questa disposizione prevista dal diritto svizzero.

Articolo 31 capoverso 2

L’aggiunta di colture batteriche vive alle derrate alimentari in generale è già prevista in maniera identica dall’articolo 4 capoverso 5 e dall’allegato 6 dell’ordinanza del DFI sull’aggiunta di vitamine, sali

2 Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana, GU L 115 del 27.4.2012, pagg. 1-11.

3 CODEX STAN 247-2005 Commento relativo alla modifica dell’ ordinanza del DFI sulle bevande