Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
minerali e altre sostanze alle derrate alimentari (OAVM; RS 817.022.32). La disposizione relativa all’aggiunta di colture batteriche vive nelle bevande aromatizzate può pertanto essere abrogata.
Articolo 33 capoverso 1 lettera b e capoverso 3
Il dettato attuale dell’articolo 33 capoverso 1 lettera b, in vigore dal 1° maggio 2017, si applica alle bevande aromatizzate in generale. La lettera in questione esige «l’indicazione della parte di estratto in per cento in massa oppure, nel caso dei prodotti pronti per essere bevuti, in g/l». L’applicazione all’intera categoria delle bevande aromatizzate non era voluta e non ha senso, dato che alcune di queste bevande (p. es. talune gazose) non contengono estratti.
Inoltre l’indicazione obbligatoria della quantità di un ingrediente è disciplinata dall’articolo 12 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20164 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID). «L’indicazione della parte di estratto in per cento in massa oppure, nel caso dei prodotti pronti per essere bevuti, in g/l» prevista dall’articolo 33 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sulle bevande è un’indicazione simile a quella dell’articolo 12 OID. Per giunta occorre anche sottolineare che la legislazione europea corrispondente non contempla tale indicazione.
Si propone pertanto di correggere la disposizione in questione per evitare qualsiasi ostacolo alla libertà di commercio con i nostri principali partner commerciali.
Il capoverso 3 è abrogato. L’aggiunta di colture batteriche vive alle derrate alimentari in generale è già prevista in maniera identica dall’articolo 4 capoverso 5 e dall’allegato 6 OAVM.
Articolo 39 capoverso 1 lettere a e b
La disposizione dell’articolo 39 capoverso 1 lettera a concernente l’indicazione «contiene caffeina» è precisata in analogia all’allegato 2 parte B numero 4 OID. Essa non si applica alle bevande a base di caffè, tè o estratto di caffè o tè la cui denominazione specifica comprende il termine «caffè» o «tè».
Per quanto riguarda la lettera b, il riferimento errato all’«allegato 2 lettera B numero 4 OID» è sostituito con «allegato 2 parte B numero 4 OID».
Articolo 58 capoverso 3
La modifica pone rimedio a un errore nella denominazione scientifica di una pianta: il mate è infatti fabbricato con foglie di Ilex paraguariensis, e non di Ilex paraguayensis.
Articolo 62
Il 20 dicembre 2017, il Consiglio federale ha deciso di rafforzare il principio «Cassis de Dijon», tra l’altro riducendo le eccezioni a tale principio. In base al rapporto al Consiglio federale «Mit Importerleichterungen gegen die Hochpreisinsel» («Agevolare le importazioni per combattere contro l’isola dei prezzi elevati»), tali eccezioni ostacolano l’importazione parallela dei prodotti interessati e l’immissione sul mercato di nuovi o altri prodotti commercializzati nell’UE, ma non conformi alle prescrizioni vigenti in Svizzera Simili eccezioni comportano dei costi. Per questa ragione, il Consiglio federale il 20 dicembre 2017 ha deciso di eliminare le disposizioni particolari svizzere in materia di bevande alcoliche dolci, e pertanto l’articolo 62 concernente l’indicazione complementare per le bevande alcoliche dolci è abrogato.
4 RS 817.022.16
Commento relativo alla modifica dell’ ordinanza del DFI sulle bevande