Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 44Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Commento relativo alla modifica dell’ordinanza

del DFI sulle derrate alimentari di origine animale

(ODOA)

I. Situazione iniziale

Le norme concernenti i prodotti di formaggio vengono riviste e adeguate. L’abrogazione delle disposizioni speciali svizzere è finalizzata all’eliminazione degli ostacoli al commercio. I requisiti relativi alle materie prime per la produzione di gelatina e collagene sono integrati con le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/3551.

II. Commento alle singole disposizioni

Articolo 8 capoverso 1:

Si precisa che le materie prime utilizzate per la fabbricazione di carne separata meccanicamente devono adempiere i requisiti validi per la carne fresca.

Articolo 10 capoverso 10

Sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, l’avvertenza relativa ai preparati di carne e ai prodotti a base di carne fabbricati con l’aggiunta dell’enzima transglutaminasi è stata cancellata.

Articolo 12

I capoversi 1-4 e 10 sono ripresi dal vigente articolo 12.

Quale novità, nell’articolo 12 capoverso 5 si precisa che le materie prime per la fabbricazione di gelatina e collagene che non hanno subito alcun trattamento salvo la refrigerazione o il congelamento devono provenire da aziende notificate conformemente all’articolo 20 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02) o autorizzate conformemente all’articolo 21 ODerr.

I capoversi 6-8 dell’articolo 12 disciplinano l’utilizzo di determinate materie prime trasformate. Il loro impiego è consentito soltanto se esse sono state sottoposte ai trattamenti ivi descritti e adempiono ai requisiti stabiliti.

I centri di raccolta e le concerie possono anche fornire materie prime per la produzione di gelatina commestibile e collagene destinato al consumo umano, se l’autorità competente li autorizza in modo specifico a tale scopo e se dispongono di locali di deposito che soddisfano i requisiti menzionati nel capoverso 9.

1 Regolamento (UE) n. 2016/355 della Commissione, dell’11 marzo 2016, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai requisiti specifici per la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati di origine animale destinati al consumo umano, GU L 67 del 12.3.2016, pag. 22. Commento relativo alla modifica dell’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale