Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 45Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Articolo 19 capoversi 1 e 7

Per evitare inutili ostacoli al commercio, nel capoverso 1 l’obbligo di indicare il metodo di produzione e la categoria di attrezzi da pesca impiegati viene limitato ai prodotti di cui all’allegato I lettere a-c ed e del regolamento (CE) n. 1379/20132.

Sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, nel capoverso 7 l’avvertenza relativa ai prodotti della pesca fabbricati con l’aggiunta dell’enzima transglutaminasi è stata cancellata.

Articolo 32 capoverso 1

La nozione di «tutto il prodotto della mungitura» era poco chiara, per cui la definizione di latte è stata precisata.

Articolo 33 capoverso 1:

Le categorie di tenori di grasso nel latte vaccino si applicano per analogia al latte di bufala.

La menzione del latte di bufala aggiunta nell’articolo 33 capoverso 1 chiarisce la situazione di questo tipo di latte e consente di trattarlo analogamente al latte vaccino secondo la legislazione agricola.

Articolo 41 capoverso 2

Finora non esisteva una disposizione relativa alla caratterizzazione dei prodotti a base di latte di mammiferi diversi dalle mucche. Pertanto nel capoverso 2 viene inserita un’aggiunta in analogia alla norma inerente alla caratterizzazione del latte di mammiferi diversi dalle mucche.

Articolo 59 capoverso 2

La disposizione riguardante il contenuto di amido nella fondue pronta è stata abrogata, dato che si tratta di una peculiarità del diritto svizzero.

Articolo 60

Essendo prevista solo dal diritto svizzero, anche la suddivisione della fondue pronta in categorie di tenore di grasso è stata abrogata. L’indicazione obbligatoria del tenore di grassi conformemente all’articolo 22 dell’ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)3 garantisce che in consumatori siano sufficientemente informati.

Articolo 61

L’enumerazione degli ingredienti consentiti per il formaggio fuso e il formaggio fuso da spalmare (cpv.

2) e per il formaggio fuso e il formaggio fuso da spalmare recanti una denominazione di formaggio (cpv. 3) è stata abrogata. Per questo motivo, nella definizione del formaggio fuso e del formaggio fuso da spalmare si è aggiunto che questi prodotti possono essere fabbricati anche con altri ingredienti oltre al formaggio. Grazie all’elenco degli ingredienti, i consumatori sono sufficientemente informati sulla composizione dei prodotti.

2 Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/812, GU L 133 del 29.5.2015, pag. 1.

3 RS 817.022.16 Commento relativo alla modifica dell’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale