Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 74Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Commento relativo alla

modifica dell’ordinanza del DFI sull’aggiunta di vita-

mine, sali minerali e altre sostanze alle derrate ali-

mentari

(OAVM)

I. Situazione iniziale

L’attuale sistema delle quantità massime per le vitamine e i sali minerali nelle derrate alimentari basato sulle dosi giornaliere raccomandate di una sostanza nutritiva per razione giornaliera di una determinata derrata è stato verificato e, laddove necessario, adattato. Il sistema proposto si basa sulla pubblicazione «Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln» (Quantità massime di vitamine e sali minerali negli integratori alimentari, disponibile solo in tedesco) del Bundesinstituts für Risikobewertung Deutschland (Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi, BfR), che a sua volta è orientato al limite massimo di assunzione (Upper intake Level, UL).

Inoltre sono state apportate le modifiche risultate necessarie in seguito all’entrata in vigore del nuovo diritto sulle derrate alimentari il 1° maggio 2017.

II. Commento alle singole disposizioni

Articolo 1

È stato adeguato il campo di applicazione del capoverso 3 lettera b, visto che l’ordinanza non vale per tutte le categorie di derrate alimentari secondo l’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (RS 817.022.104), oltre che per le derrate alimentari per gli sportivi.

Articolo 2

Il capoverso 2 è stato suddiviso in 2 e 2bis. In questo modo si evidenzia che l’allegato 1 è una lista esaustiva. L’allegato 2 è un «elenco aperto» che contiene limitazioni d’uso di altre sostanze per motivi legati alla protezione della salute. Contrariamente all’allegato 1, nell’allegato 2 non vengono elencate tutte le altre sostanze ammesse, ma solo le relative condizioni d’usoIn questo allegato è ora inserito il lattulosio, che viene eliminato dall’allegato 4. Sulla base del capoverso 4, l’allegato 4 disciplina le sostanze che non possono essere aggiunte alle derrate alimentari. Si tratta di sostanze per le quali nell’UE era stata ammessa un’indicazione relativa alla salute che tuttavia in Svizzera valgono come medicamenti, oppure di sostanze pericolose per la salute già in quantità esigue. Sono ora inserite in questo allegato le due sostanze dimetilamilamina (DMAA) e 2,4-dinitrofenolo (DNP).

Commento relativo alla modifica dell’ordinanza del DFI sull’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari