Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Articolo 4

L’articolo 4 viene completamente riformulato per motivi di chiarezza: con i piccoli adeguamenti il testo intende ora essere più comprensibile. Inoltre vengono apportate le modifiche seguenti.

Al capoverso 1 è eliminato il riferimento alle razioni giornaliere, già regolamentato dai capoversi 2 e 3.

Il capoverso 2 è stato modificato visto che le quantità nell’allegato 1 non corrispondono più alla dose giornaliera consigliata, ma regolamentano le quantità massime ammesse. Inoltre la frase è stata formulata, per coerenza, in maniera analoga a quella del capoverso 3.

Nel capoverso 4 è stato eliminato il riferimento alle quantità massime, visto che per le tolleranze si applica la lettera informativa dell’USAV 2017/7 sulle tolleranze per la dichiarazione del valore nutritivo1.

Articolo 6

Il capoverso 1 è stato modificato perché non è più obbligatorio indicare il composto per le vitamine aggiunte, per le quali si possono ora indicare il nome comune, il composto oppure entrambi. Il regolamento per le colture di batteriche vive aggiunte è stato formulato in maniera più chiara.

Allegato 1

Sulla base di una nuova strategia in materia, sono state verificate e, laddove necessario, adeguate, le quantità massime giornaliere ammesse per le vitamine e i sali minerali. Il nuovo concetto per la definizione delle quantità massime ammesse di vitamine e minerali si basa sul limite massimo tollerabile di assunzione (tolerable Upper intake Level, UL) e sui dati relativi all’assunzione delle singole sostanze nutritive attraverso la normale alimentazione quotidiana. Per l’UL sono stati utilizzati i dati dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Laddove non disponibili, si è fatto ricorso ai dati dell’Institute of Medicine (IOM), oggi National Academy of Medicine (per il ferro) e dell’OMS (per il cromo). In alcuni casi l’UL si riferisce già all’arricchimento o alla supplementazione con la relativa sostanza; in tal caso per il calcolo non sono stati necessari i dati di consumo. Per il calcolo della vitamina E è stato preso un valore inferiore all’UL, visto che due meta-analisi2 hanno dimostrato l’aumento della mortalità già con una minore supplementazione di vitamina E. Per la stima del consumo della sostanza tramite derrate alimentari convenzionali sono stati utilizzati i risultati dello studio nazionale tedesco sull’alimentazione II (NVS II)3. I dati si riferiscono agli uomini nella fascia d’età tra i 14 e gli 80 anni nel 90° percentile di assunzione (corrispondente alla quantità che non viene superata dal 90 % della popolazione). Per il calcio e il ferro sono stati utilizzati i dati relativi alle donne nella fascia di età dai 14 agli 80 anni nel 90° percentile di assunzione, visto che per queste due sostanze soprattutto le donne non raggiungono le raccomandazioni sull’apporto. Inoltre la percentuale di donne che assume sup-

1https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-

vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/informationsschreiben.html

2 Schürks M, Glynn RJ, Rist PM, Tzourio C, Kurth T (2010) Effects of vitamin E on stroke subtypes: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 341:c5702 Miller ER, Pastor-Barriuso R, Dalal D, Riemersma RA, Appel LJ, Guallar E (2005) Meta-analysis: high-dosage vitamin E supplementation may increase all-cause mortality. Ann Intern Med 142(1):37–46

3 MRI (2008) Max Rubner-Institut. Nationale Verzehrstudie II, Ergebnisbericht, Teil 2. Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel. Commento relativo alla modifica dell’ordinanza del DFI sull’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari