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Consultazione 2019/36: Revisione totale dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici e ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (nuovo disciplinamento dei dispositivi medici) · 49 pagine
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k. ospedale: istituzione sanitaria nella quale vengono attuate cure stazionarie di malattie mediante prestazioni mediche o infermieristiche oppure provvedimenti stazionari di riabilitazione medica o provvedimenti medici stazionari per scopi estetici. Fra questi rientrano in particolare gli istituti figuranti negli elenchi cantonali di cui all’articolo 39 capoverso 1 lettera e della legge federale del 18 marzo 19949 sull’assicurazione malattie;
l. Stato contraente: Stato vincolato al reciproco riconoscimento di valutazioni e procedure di conformità per dispositivi da una convenzione di diritto internazionale con la Svizzera.
2Si applicano inoltre le definizioni di cui all’articolo 2 punti 1–26, 31, 37–44, 46, 48, 51–53 e 57–71 MDR, tenendo conto delle modifiche alle definizioni di cui all’articolo 2 punti 18–21 MDR che la Commissione europea apporta mediante atti delegati10.
Art. 4 Rimandi al diritto europeo
1Le equivalenze terminologiche tra l’MDR11 e la presente ordinanza figurano nell’allegato 2.
2Se l’MDR a sua volta rimanda ad altre normativeUE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui all’allegato 3.
Capitolo 2: Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio
Sezione 1: Requisiti
Art. 5 Requisiti generali di sicurezza e prestazione
1I dispositivi devono soddisfare i pertinenti requisiti generali di sicurezza e prestazione di cui all’allegato I MDR12. Detti requisiti si applicano anche alla parte costituita dal dispositivo medico nei prodotti di cui all’articolo 2 lettere f–h.
2L’osservanza dei requisiti generali di sicurezza e prestazione concretizzati in norme tecniche13, specifiche comuni14 o prescrizioni della farmacopea15 si ritiene adempiuta quando il dispositivo concorda con dette norme, specifiche o prescrizioni.
3Per la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di dispositivi non invasivi e non utilizzati mediante contatto fisico sono applicabili le disposizioni corrispondenti del regolamento (CE) n. 1272/200816.
9 RS 832.10
10Cfr. allegato 4.
11Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1.
12Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1.
13I testi di queste norme (tranne quelle elettrotecniche) sono ottenibili presso l’Associazione
svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch,
quelle elettrotecniche presso l’Associazione Electrosuisse, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, www.electrosuisse.ch.
14Le specifiche tecniche comuni sono ottenibili presso l’SNV.