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Consultazione 2019/36: Revisione totale dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici e ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (nuovo disciplinamento dei dispositivi medici) · 49 pagine

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2Non recano un marchio di conformità:

a. i dispositivi su misura;

b. i dispositivi destinati esclusivamente a scopi di dimostrazione ed esposizione;

c. i sistemi e i kit procedurali;

d. i dispositivi oggetto di sperimentazione clinica;

e. i dispositivi fabbricati e utilizzati in istituzioni sanitarie.

3I dispositivi la cui conformità deve essere valutata da un organismo designato devono recare, oltre al marchio di conformità, il numero d’identificazione dell’organismo competente.

Art. 12 Apposizione di marchi di conformità e numeri d’identificazione

1Il marchio di conformità e, se necessario, il rispettivo numero d’identificazione devono essere apposti sul dispositivo oppure sul relativo imballaggio sterile.

2Se le caratteristiche del dispositivo non consentono o non giustificano tale apposizione, il marchio di conformità e, se necessario, il rispettivo numero d’identificazione sono apposti sull’imballaggio.

3Il marchio di conformità deve essere apposto anche sulle istruzioni per l’uso e sulla confezione commerciale.

4All’apposizione del marchio di conformità si applicano inoltre i requisiti di cui all’articolo 20 paragrafi 3–6 MDR24 nonché i principi generali di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/200825.

Sezione 2: Classificazione, etichettatura e identificazione del dispositivo

Art. 13 Classificazione

1I dispositivi sono suddivisi nelle classi I, IIa, IIb e III in funzione della loro destinazione d’uso prevista e dei rischi che essa comporta. Per la classificazione è determinante l’allegato VIII MDR26.

2La procedura per la risoluzione di controversie tra il fabbricante e un organismo designato riguardanti la classificazione di un dispositivo è retta dall’articolo 51 paragrafo 2 MDR.

24 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1.

25 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio; versione della GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

26 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1.