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Consultazione 2019/36: Revisione totale dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici e ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (nuovo disciplinamento dei dispositivi medici) · 49 pagine

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Art. 14 Etichettatura e istruzioni per l’uso

1L’etichettatura e le istruzioni per l’uso (informazione sul dispositivo) sono rette dall’allegato I capo III MDR27. L’utilizzo esclusivo di istruzioni per l’uso elettroniche è retto dal regolamento (UE) n. 207/201228.

2L’informazione sul dispositivo deve essere redatta nelle tre lingue ufficiali. La formulazione linguistica può essere sostituita da simboli concretizzati da norme tecniche.

3L’informazione sul dispositivo può limitarsi a meno di tre lingue ufficiali o può essere redatta solo in inglese purché:

a. il dispositivo sia dispensato esclusivamente a specialisti o si tratti di un dispositivo su misura o di un dispositivo fabbricato all’interno dell’azienda;

b. sia garantito che gli utilizzatori dispongano dei necessari presupposti specialistici e linguistici e siano d’accordo con tale limitazione linguistica;

c. la tutela dei pazienti, degli utilizzatori e di terzi sia garantita; e

d. l’applicazione efficace e mirata alle prestazioni non sia a rischio.

4Agli utilizzatori che ne fanno domanda devono essere fornite informazioni supplementari in una lingua ufficiale.

5Nella pubblicità e nell’informazione di un prodotto che non può o non può ancora essere immesso in commercio come dispositivo medico ma che può essere scambiato per tale deve essere indicato, in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, che il prodotto non è un dispositivo medico e che non è adatto a scopi medici.

6I dispositivi destinati esclusivamente a scopi di dimostrazione ed esposizione devono essere espressamente designati come tali. L’indicazione deve essere chiaramente visibile e comprensibile.

7Le indicazioni ingannevoli o contraddittorie su destinazione d’uso, sicurezza e prestazioni di un dispositivo sono vietate.

Art. 15 Identificazione unica del dispositivo

1Prima di immettere in commercio un dispositivo, diverso da un dispositivo su misura, il fabbricante attribuisce al dispositivo stesso e a tutti i livelli esterni di imballaggio un identificativo unico del dispositivo (UDI29).

2Il fabbricante appone l’UDI sull’etichetta del dispositivo e su tutti i livelli esterni di imballaggio.

3Il fabbricante tiene un elenco di tutti gli UDI che attribuisce. L’elenco fa parte della documentazione tecnica di cui all’allegato II MDR30. Deve essere tenuto aggiornato.

27 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1.

28 Regolamento (UE) n. 207/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, relativo alle istruzioni per l’uso elettroniche dei dispositivi medici, GU L 72 del 10.3.2012, p. 28.

29 Acronimo di «Unique Device Identification».

30 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1.