Avamprogetto Accordo commerciale

Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine

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APPENDICE ALL’ALLEGATO 1

TITOLO V

PROVA DELL’ORIGINE

Articolo 16

Prescrizioni generali

1. I prodotti originari della Svizzera all’importazione nel Regno Unito e i prodotti originari del Regno Unito all’importazione in Svizzera beneficiano delle disposizioni del presente Accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell’origine:

(a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura

nell’allegato IIIa incorporato;

(b) un certificato di circolazione delle merci EUR-MED, il cui modello figura

nell’allegato IIIb incorporato; o

(c) nei casi di cui all’articolo 22, paragrafo 1, una dichiarazione (in appresso

denominata «dichiarazione di origine» o «dichiarazione di origine EUR-MED») rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione; il testo delle dichiarazioni di origine è riportato negli allegati IVa e IVb incorporati.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all’articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente Protocollo beneficiano delle disposizioni del presente Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui al paragrafo 1.

3. In deroga all’articolo 17, paragrafo 5 e all’articolo 22, paragrafo 3 sotto, nei casi in cui il cumulo riguarda unicamente Regno Unito, Unione europea, Paesi dell’AELS, Isole Faroe, Turchia, Repubblica di Albania, Bosnia ed Erzegovina, Repubblica di Macedonia, Montenegro, Repubblica di Serbia, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Moldova o Georgia, la prova dell’origine può essere rappresentata da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o da una dichiarazione di origine.