Avamprogetto Accordo commerciale
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine
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ALLEGATO 1
ALLEGATO 1
MODIFICHE ALL’ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO
Ai fini del presente Accordo, l’Accordo di libero scambio incorporato è modificato come segue:
1. all’articolo 33, dopo «Allegati» è aggiunto «, Note»;
2. nel Protocollo n. 2 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati:
(a) all’articolo 1, paragrafo 2 «concedere restituzioni all’esportazione o di altro tipo, sgravi
o esenzioni, parziali o complete, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente» non è inserito.
(b) l’articolo 1, paragrafo 3 non è inserito.
(c) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti da quanto segue:
«Articolo 2
Applicazione di misure di compensazione del prezzo
Per tenere conto delle differenze di costo delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei prodotti di cui alla tabella I, l’Accordo non impedisce l’applicazione a tali prodotti di misure di compensazione del prezzo sotto forma di prelievo di componenti agricole all’importazione.
Articolo 3
Misure di compensazione del prezzo all’importazione
1. È consentito alle Parti il prelievo di componenti agricole all’importazione per tenere conto delle differenze di costo delle materie prime agricole di cui alla tabella III.
2. La componente agricola applicata dalla Svizzera in relazione ai prodotti originari del Regno Unito elencati alla tabella I non deve eccedere la componente agricola applicata dalla Svizzera in base al Protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio in relazione agli stessi prodotti originari dell’Unione europea. Per i prodotti elencati alla tabella IV, i dazi doganali imposti dalla Svizzera sui prodotti originari del Regno Unito devono essere pari a zero.
3. Se il prezzo interno svizzero di riferimento delle materie prime agricole di cui al Protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio è inferiore al prezzo