Avamprogetto Accordo commerciale
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine
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Diversamente, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica delle Parti dell’avvenuto espletamento delle procedure nazionali.
4. Fino all’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti, conformemente alle rispettive condizioni e procedure interne, applicano il presente Accordo in via provvisoria a partire dalla cessazione dell’applicabilità al Regno Unito degli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea. Ciascuna Parte può porre fine all’applicazione provvisoria del presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. Tale cessazione ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica. Durante l’applicazione provvisoria del presente Accordo, l’espressione «entrata in vigore del presente Accordo» si intende riferita alla data a partire dalla quale l’applicazione provvisoria ha effetto.
5. Ciascuna Parte può porre fine al presente Accordo, o a qualsiasi accordo incorporato, mediante notifica scritta all’altra Parte della propria intenzione. Il presente Accordo o l’accordo incorporato al quale la Parte intende porre fine cessa di essere in vigore dodici mesi dopo la ricezione della notifica, salvo altrimenti disposto dall’accordo cui si intende porre fine.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai propri governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Berna l’undici febbraio 2019 in duplice copia, in lingua inglese e tedesca, ogni testo facente parimenti fede. In caso di discrepanze tra i testi originali, prevale il testo inglese.
Per il Governo della Confederazione Per il Governo del Regno Unito di Gran Svizzera: Bretagna e Irlanda del Nord:
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