Avamprogetto Accordo commerciale

Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine

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APPENDICE ALL’ALLEGATO 1

Articolo 27

Esonero dalla prova dell’origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell’origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti agli obblighi del presente Protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio a essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni o 1200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 28

Documenti giustificativi

I documenti di cui all’articolo 17, paragrafo 3, e all’articolo 22, paragrafo 5, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED o da una dichiarazione di origine o da una dichiarazione di origine EUR-MED possono essere considerati prodotti originari della Svizzera, del Regno Unito o di uno degli altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri obblighi del presente Protocollo, possono consistere, tra l’altro, in:

(a) una prova diretta delle operazioni effettuate dall’esportatore o dal fornitore per

ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

(b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o

compilati in Svizzera o nel Regno Unito, se tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

(c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati

oggetto i materiali in Svizzera o nel Regno Unito, rilasciati o compilati in Svizzera o nel Regno Unito, se tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;