Avamprogetto Accordo commerciale

Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine

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APPENDICE ALL’ALLEGATO 1

detti allegati e conformemente alle disposizioni di diritto interno della Parte esportatrice. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

7. Le dichiarazioni di origine e le dichiarazioni di origine EUR-MED recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni all’autorità doganale della Parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

8. La dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED può essere compilata dall’esportatore al momento dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nella Parte importatrice entro due anni dall’importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 23

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali della Parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso denominato «esportatore autorizzato») che effettui frequenti spedizioni di prodotti in conformità al presente Accordo e a compilare dichiarazioni di origine o dichiarazioni di origine EUR-MED indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L’esportatore che richiede tale autorizzazione offre alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l’osservanza degli altri obblighi del presente Protocollo.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione di origine o sulla dichiarazione di origine EUR-MED.

4. Le autorità doganali controllano l’uso dell’autorizzazione da parte dell’esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono ritirare l’autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.