Avamprogetto Accordo commerciale
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 31Fedlex · Progetto
APPENDICE ALL’ALLEGATO 1
2. Il metodo deve garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati originari coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.
3. Le autorità doganali possono subordinare la concessione di tale autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate.
4. Il metodo è applicato e l’applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nella Parte in cui il prodotto è stato fabbricato.
5. Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell’origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l’autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente Protocollo.
Articolo 22
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine o di una dichiarazione di origine EUR-MED
1. Le dichiarazioni di origine e le dichiarazioni di origine EUR-MED di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), possono essere compilate:
(a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23; oppure
(b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli
contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6000 EUR.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, una dichiarazione di origine può essere compilata nei seguenti casi:
(a) i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della
Svizzera, del Regno Unito o di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4, paragrafo 1, con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4, paragrafo 2 e soddisfano gli altri obblighi del presente Protocollo; oppure
(b) i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno dei Paesi di
cui agli articoli 3 e 4, paragrafo 2, con cui si applica il cumulo, senza