Avamprogetto Accordo commerciale
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 34Fedlex · Progetto
APPENDICE ALL’ALLEGATO 1
Articolo 24
Validità della prova dell’origine
1. La prova dell’origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nella Parte esportatrice ed è presentata entro detto termine alle autorità doganali della Parte importatrice.
2. Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali della Parte importatrice dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali della Parte importatrice possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
Articolo 25
Presentazione della prova dell’origine
Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali della Parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale Paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell’origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell’importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l’applicazione dell’Accordo.
Articolo 26
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell’importatore e fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della Parte importatrice, sono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci n. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale.