Avamprogetto Accordo commerciale
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine
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APPENDICE ALL’ALLEGATO 1
(d) certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED o dichiarazioni di origine o
dichiarazioni di origine EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in Svizzera o nel Regno Unito conformemente al presente Protocollo oppure in uno degli altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4 secondo norme di origine identiche alle norme del presente Protocollo;
(e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di
fuori della Svizzera, del Regno Unito o degli altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4 in applicazione dell’articolo 12 da cui risulti che sono stati soddisfatti gli obblighi di tale articolo.
Articolo 29
Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi
1. L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conserva per almeno tre anni i documenti di cui all’articolo 17, paragrafo 3.
2. L’esportatore che compila una dichiarazione di origine o una dichiarazione di origine EUR-MED conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e i documenti di cui all’articolo 22, paragrafo 5.
3. Le autorità doganali della Parte esportatrice che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED conservano per almeno tre anni il formulario di domanda di cui all’articolo 17, paragrafo 2.
4. Le autorità doganali della Parte importatrice conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED, le dichiarazioni di origine e le dichiarazioni di origine EUR-MED loro presentati.
Articolo 30
Discordanze ed errori formali
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute nei documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.