Avamprogetto Accordo commerciale
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine
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APPENDICE ALL’ALLEGATO 1
franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari della Svizzera o del Regno Unito importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente Protocollo.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 37
Ceuta e Melilla
Il termine «Unione europea» utilizzato nel presente Protocollo non comprende Ceuta e Melilla. I prodotti originari di Ceuta e Melilla non sono considerati prodotti originari dell’Unione europea ai fini del presente Protocollo.
Articolo 38
Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito
Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili alle merci conformi alle disposizioni del presente Protocollo che, alla data dell’entrata in vigore di questo Accordo, sono in transito oppure temporaneamente immagazzinate in depositi o in zone franche, in Svizzera o nel Regno Unito, sotto controllo doganale e sono soggette, entro dodici mesi da tale data, alla presentazione alle autorità doganali del Paese importatore di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED rilasciato a posteriori dalle autorità doganali del Paese esportatore unitamente ai documenti comprovanti il trasporto diretto delle merci in conformità alle disposizioni dell’articolo 13.