Avamprogetto Accordo commerciale

Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine

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APPENDICE ALL’ALLEGATO 1

Allegato C

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

1. Le Parti riconoscono i prodotti originari della Repubblica di San Marino rispondenti alle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 7, lettera b) e all’articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del Protocollo n. 3 dell’Accordo di libero scambio incorporato come originari dell’Unione europea ai sensi dell’Accordo di libero scambio incorporato e dell’Accordo agricolo incorporato.

2. Il Protocollo n. 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.»