Avamprogetto Accordo commerciale
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine
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ALLEGATO 1
interno di riferimento del Regno Unito per quella materia prima agricola, quest’ultimo può applicare le misure di compensazione del prezzo sui prodotti che contengono quella materia prima agricola come stabilito dall’articolo 2. In questo caso il Regno Unito deve notificare alla Svizzera il prezzo interno di tale materia prima. La componente agricola imposta dal Regno Unito sui prodotti originari della Svizzera non deve eccedere la componente agricola dell’Unione europea applicata ai sensi del Protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio per prodotti originari della Svizzera.
4. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, nei casi in cui i prezzi interni delle materie prime agricole nel Regno Unito si discostano in modo significativo dal prezzo interno di riferimento dell’Unione europea di cui al Protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio, una Parte può richiedere l’avvio di consultazioni in seno al comitato misto istituito ai sensi del presente Accordo per eventuali adeguamenti delle norme che disciplinano il prelievo della componente agricola ai sensi del presente Protocollo.
Articolo 4
Prezzi di riferimento
La Svizzera comunica al Regno Unito i prezzi di riferimento interni di Svizzera e Unione europea per le materie prime agricole di cui al Protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio.
Articolo 5
Riesame dei prezzi
Il comitato misto, su richiesta di una delle Parti, deve sottoporre a riesame i prezzi comunicati dalle Parti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3 e articolo 4, paragrafo 3.»
(d) all’articolo 7, paragrafo 1, «le appendici delle tabelle» non è inserito.
(e) la tabella III è sostituita da: