Avamprogetto Accordo commerciale

Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine

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ALLEGATO 4

«(3) La protezione delle denominazioni “Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky”, “Irish Cream” e “Irish Poteen/Irish Póitín” per prodotti originari dell’Irlanda del Nord non pregiudica la protezione delle stesse denominazioni per i prodotti originari della Repubblica d’Irlanda.»

(b) le indicazioni geografiche per le bevande spiritose elencate all’appendice 1 relative a

parti dell’Unione europea diverse dal Regno Unito e le denominazioni protette per le bevande aromatizzate che figurano all’appendice 3 non sono inserite.

(c) fatto salvo il paragrafo 4, lettera b), le indicazioni geografiche «Irish Whiskey/Uisce

Beatha Eireannach/Irish Whisky», «Irish Cream» e «Irish Poteen/Irish Póitín», che comprendono bevande spiritose prodotte nella Repubblica d’Irlanda e in Irlanda del Nord, sono incorporate.

5. all’allegato 12:

(a) il termine «uniforme» non è incorporato nell’articolo 2, paragrafo 1.

(b) l’articolo 8 è sostituito da:

«Articolo 8

Denominazioni omonime

(1) Se le indicazioni geografiche che figurano all’appendice I sono omonime, la protezione è concessa a ciascuna di esse, a condizione che siano usate in buona fede e che, nel rispetto delle condizioni pratiche d’uso fissate dalle Parti nell’ambito del comitato, sia garantito un trattamento equo dei produttori interessati e il consumatore non sia indotto in errore.

(2) In caso di omonimia tra un’indicazione geografica presente nell’appendice I e un’indicazione geografica di un Paese terzo, si applica, mutatis mutandis, l’articolo 23, paragrafo 3 dell’Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale di cui all’allegato 1C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio.»

(c) le indicazioni geografiche elencate all’appendice I dell’allegato 12 relative a parti

dell’Unione europea diverse dal Regno Unito non sono inserite.

6. le seguenti dichiarazioni e dichiarazioni comuni rese dalle Parti contraenti del presente Accordo agricolo si applicano alle Parti con gli stessi effetti giuridici, mutatis mutandis, fatte salve le disposizioni del presente Strumento:

(a) Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e

delle polveri di frutta;