Avamprogetto Accordo commerciale
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine
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ALLEGATO 3
5. Ciascuna Parte informa immediatamente l’altra Parte delle misure di salvaguardia adottate sul suo territorio.
6. Ciascuna Parte informa per scritto l’altra Parte di eventuali modifiche alle proprie autorità designatrici e autorità competenti.»;
3. al capitolo 12 (Veicoli a motore) dell’allegato 1:
(a) la sezione V.1 non è incorporata.
(b) l’ultima frase della sezione V.3 è sostituita da:
«Il riconoscimento delle omologazioni rilasciate da una Parte viene sospeso qualora quella Parte non adegui la propria legislazione a tutta la legislazione dell’Unione europea in vigore in materia di omologazione. Il riconoscimento delle omologazioni dei veicoli a motore nazionali prodotti in piccole serie rilasciate da una Parte può essere sospeso sulla base di prevalenti interessi pubblici, come la sicurezza o problematiche ambientali.»
(c) la sezione V.4.1.2 è sostituita da:
«2. Le Parti avviano consultazioni il prima possibile e, in particolare, consultano le rispettive autorità di omologazione che hanno rilasciato l’omologazione. Il comitato è tenuto informato e organizza eventualmente opportune consultazioni al fine di giungere a una soluzione.»
4. al capitolo 14 (Buona pratica di laboratorio – BPL) dell’allegato 1:
(a) alla sezione III (Autorità designatrici), i contatti delle «autorità di controllo» BPL per
l’Unione europea e per la Svizzera sono sostituiti da:
«Per il Regno Unito: www.gov.uk/guidance/good-laboratory-practice-glp-forsafetytests-on-chemicals
Per la Svizzera: http://www.glp.admin.ch»
(b) la sezione V.1 è sostituita da:
«Conformemente all’articolo 12 del presente Accordo, le Parti si forniscono in particolare, almeno una volta l’anno, un elenco dei centri di saggio che, alla luce dei risultati delle ispezioni e delle revisioni degli studi, risultano conformi alla buona pratica di laboratorio nonché delle date di ispezione o verifica delle revisioni e della loro situazione dal punto di vista della conformità, nel caso in cui tali informazioni non