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Consultazione 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure» · 12 pagine

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1bisL’autorizzazione per gli infermieri di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera dbis dipende dalla conclusione di un contratto di autorizzazione con uno o più assicuratori. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

2L’autorizzazione per le organizzazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera dbispresuppone un mandato di prestazione cantonale. Il Cantone fissa nel mandato di prestazione in particolare le prestazioni di formazione da fornire in considerazione dei criteri di cui all’articolo 3 della legge federale del …17 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche e del piano di formazione di cui all’articolo 4 di tale legge.

Minoranza (Carobbio Guscetti, Barrile, Feri Yvonne, Graf Maya, Gysi, Heim, Schenker Silvia)

Art. 39 cpv. 1 lett. b

1Gli stabilimenti e i rispettivi reparti adibiti alla cura ospedaliera di malattie acute o all’attuazione ospedaliera di provvedimenti medici di riabilitazione (ospedali) sono autorizzati se:

b. dispongono del necessario personale specializzato e del personale di cura di cui all’articolo 39a;

Art. 39 cpv. 1bis

1bisNel mandato di prestazione di cui al capoverso 1 lettera e il Cantone fissa in particolare le prestazioni da fornire nell’ambito della formazione pratica degli infermieri. Esso considera a questo riguardo i criteri di cui all’articolo 3 della legge federale del …18 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche e del piano di formazione di cui all’articolo 4 di tale legge.

Minoranza (Carobbio Guscetti, Barrile, Feri Yvonne, Graf Maya, Gysi, Heim, Schenker Silvia)

Art. 39a Personale di cura necessario

1Gli ospedali e gli altri istituti devono garantire un numero minimo di infermieri per paziente.

2Il Consiglio federale fissa il numero di infermieri in rapporto ai pazienti per settore di cura. Nell’interesse della sicurezza dei pazienti esso riprende gli standard riconosciuti dell’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM).

3L’autorità cantonale di vigilanza controlla annualmente il rispetto della proporzione fissata, informa il governo cantonale e pubblica i risultati rilevati.

4Gli ospedali e le case di cura che non rispettano questi requisiti sono stralciati dall’elenco degli ospedali.

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