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Consultazione 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure» · 12 pagine

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Minoranza II (Nantermod, Aeschi Thomas, Brand, Clottu, Giezendanner, Herzog, Hess Erich, Pezzatti, Sauter)

Sezione 3

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Sezione 4: Contributi federali

Art. 7 Principio e ammontare

1La Confederazione concede ai Cantoni contributi annui nei limiti dei crediti stanziati per le spese da essi sostenute nell'ambito dell’adempimento dei loro compiti di cui agli articoli 5 e 6.

Minoranza II (Nantermod, Aeschi Thomas, Brand, Clottu, Giezendanner, Herzog, Hess Erich, Pezzatti, Sauter)

1La Confederazione concede ai Cantoni contributi annui nei limiti dei crediti stanziati per le spese da essi sostenute nell'ambito dell’adempimento dei loro compiti di cui all’articolo 5.

2I contributi federali ammontano al massimo alla metà dei contributi che i Cantoni hanno concesso.

3Il Consiglio federale disciplina il calcolo dei contributi federali. Possono essere previsti contributi graduati. La graduazione è operata in funzione dell’opportuna impostazione delle misure cantonali.

Minoranza (Gysi, Barrile, Feri Yvonne, Graf Maya, Heim, Piller Carrard, Schenker Silvia)

3… Secondo e terzo periodo

Stralciare

4Qualora si preveda che le domande superino le risorse a disposizione, il Dipartimento federale dell’interno stila un elenco di priorità; a tal fine tiene conto di una distribuzione regionale equilibrata delle risorse.

Art. 8 Procedura

1Le domande volte a ottenere i contributi federali vanno presentate all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

2L’UFSP può ricorrere a periti per l’esame delle domande.