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Consultazione 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure» · 12 pagine
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Allegato (art. 11)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Codice di procedura penale11
Art. 171 cpv. 1
1Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi, gli infermieri, gli psicoterapeuti, gli ergoterapisti, le levatrici, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della medesima.
Art. 173 cpv. 1 lett. f
Abrogata
2. Procedura penale militare del 23 marzo 197912
Art. 75 lett. b
Possono rifiutare di testimoniare:
b. gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, le levatrici, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati e i loro ausiliari professionali, su segreti loro confidati in ragione della loro professione o da loro appresi nell’esercizio della loro attività; se l’interessato li svincola dal segreto, essi devono testimoniare salvo che non sia preponderante l’interesse al mantenimento del segreto;
11 RS 312.0
12 RS 322.1