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Consultazione 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure» · 12 pagine
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Minoranza (Gysi, Barrile, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Graf Maya, Heim, Schenker Silvia)
Art. 39b Obbligo di affiliazione al contratto collettivo di lavoro
1I fornitori di prestazioni menzionati nell’articolo 39 capoverso 1 e 3 che forniscono prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono essersi affiliati a un contratto collettivo di lavoro rappresentativo per il personale infermieristico od offrire al loro personale condizioni d’impiego che in particolare quanto a orario di lavoro, retribuzione e prestazioni sociali siano conformi al contratto collettivo di lavoro del settore.
2In mancanza di un contratto collettivo di lavoro rappresentativo, il governo cantonale fissa in particolare quanto a orario di lavoro, retribuzione e prestazioni sociali i requisiti minimi che le condizioni di assunzione e di lavoro devono soddisfare.
3Qualora un fornitore di prestazioni violi in parte o completamente l’obbligo di cui all’articolo 39b, l’ufficio competente del Cantone riscuote dallo stesso un importo pari al massimo all’1,0 per cento della massa salariale soggetta ai contributi riferita all’anno in questione secondo la legge federale del 20 dicembre 194619 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
Art. 55b Evoluzione dei costi in caso di cure
Qualora i costi annui per le cure di cui all’articolo 25a per assicurato in un Cantone aumentino in misura maggiore rispetto ai costi annui della media svizzera, il Cantone può prevedere che nessun fornitore di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera dbispossa iniziare una nuova attività a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Disposizione transitoria della modifica del …
Il Consiglio federale effettua una valutazione riguardante le ripercussioni della modifica del … sull’evoluzione delle cure e riferisce al Parlamento entro cinque anni dall’entrata in vigore di tale modifica.
19 RS 831.10