Progetto

Consultazione 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure» · 12 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto

3. Legge del 13 dicembre 200213 sulla formazione professionale

Art. 73a Riconoscimento di diplomi cantonali e intercantonali retti dal diritto

anteriore

1La Confederazione è competente per il riconoscimento di diplomi cantonali e intercantonali retti dal diritto anteriore nei settori della formazione professionale che rientrano nella sfera di competenze della Confederazione conformemente alla presente legge.

2Il Consiglio federale può delegare questo compito a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni; il Consiglio federale disciplina gli emolumenti.

3Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro sono tenute a proporre, entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del …, offerte di formazione complementari che permettono di inserire i titolari di diplomi retti dal diritto anteriore nell’ordinamento degli studi vigente.

4. Legge federale del 30 settembre 201614 sulle professioni sanitarie

Capitolo 4a: Denominazione professionale

Art. 10a

Chi possiede un titolo di studio necessario all’ottenimento di un’autorizzazione a esercitare la professione secondo la presente legge è autorizzato, secondo il titolo di studio in questione, a portare la seguente denominazione professionale:

a. infermiere SU;

b. infermiere SUP;

c. infermiere SSS;

d. fisioterapista SUP;

e. ergoterapista SUP;

f. levatrice SUP;

g. dietista SUP;

h. optometrista SUP;

i. osteopata SUP.

13 RS 412.10

14 RS …; FF 2016 6837