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Consultazione 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure» · 12 pagine
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3. Legge del 13 dicembre 200213 sulla formazione professionale
Art. 73a Riconoscimento di diplomi cantonali e intercantonali retti dal diritto
anteriore
1La Confederazione è competente per il riconoscimento di diplomi cantonali e intercantonali retti dal diritto anteriore nei settori della formazione professionale che rientrano nella sfera di competenze della Confederazione conformemente alla presente legge.
2Il Consiglio federale può delegare questo compito a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni; il Consiglio federale disciplina gli emolumenti.
3Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro sono tenute a proporre, entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del …, offerte di formazione complementari che permettono di inserire i titolari di diplomi retti dal diritto anteriore nell’ordinamento degli studi vigente.
4. Legge federale del 30 settembre 201614 sulle professioni sanitarie
Capitolo 4a: Denominazione professionale
Art. 10a
Chi possiede un titolo di studio necessario all’ottenimento di un’autorizzazione a esercitare la professione secondo la presente legge è autorizzato, secondo il titolo di studio in questione, a portare la seguente denominazione professionale:
a. infermiere SU;
b. infermiere SUP;
c. infermiere SSS;
d. fisioterapista SUP;
e. ergoterapista SUP;
f. levatrice SUP;
g. dietista SUP;
h. optometrista SUP;
i. osteopata SUP.
13 RS 412.10
14 RS …; FF 2016 6837