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Consultazione 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure» · 12 pagine
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Sezione 5: Valutazione e vigilanza
Art. 9 Valutazione
Il Consiglio federale esegue una valutazione delle ripercussioni della presente legge sull’evoluzione della formazione nel settore delle cure infermieristiche e presenta un rapporto al Parlamento al più tardi sei anni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 10 Vigilanza
Il Consiglio federale vigila sull’esecuzione della presente legge.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 11 Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Art. 12 Referendum, entrata in vigore e durata di validità
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Essa è pubblicata nel Foglio federale non appena l’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)» sarà stata ritirata o respinta.
3Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
4Fatto salvo il capoverso 5, la presente legge ha una durata di validità di otto anni.
5L’articolo 11, ad eccezione degli articoli 38 capoverso 2 e 39 capoverso 1bisdella legge federale del 18 marzo 199410 sull’assicurazione malattie (LAMal; all. n. 5), ha una durata di validità illimitata. Gli articoli 38 capoverso 2 e 39 capoverso 1bis LAMal (all. n. 5) hanno una durata di validità di otto anni.
Minoranza (Gysi, Barrile, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Graf Maya, Heim, Schenker Silvia)
4e 5
Stralciare
10 RS 832.10