Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure» · 43 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo
Iniziativa parlamentare: Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure FF 2019
diverse formazioni cantonali e intercantonali nel settore delle cure infermieristiche rette dal diritto anteriore, come ad esempio il DN I33 con circa 14 000 persone o la formazione pratica di infermiere con AFC CRS34 con 10’000-15’000 persone, i cui diplomi di formazione non erano stati trasferiti nel nuovo ordinamento degli studi.
Il DN I era una formazione triennale (offerta dal 1992 al 2011), che si posizionava a livello terziario35. Sino alla fine del 2011 vi era la possibilità nell’ambito della cosiddetta «procedura di equivalenza»36 di conseguire l’autorizzazione a portare la denominazione professionale «infermiera/e diplomata/o». Nel raffronto europeo, i DN I adempiono i requisiti della direttiva UE 2005/36/CE37. Anzi sono meglio posizionati nei Paesi europei che non in Svizzera. Inoltre, sulla base delle prescrizioni minime europee, la Svizzera riconosce il personale di cura estero che possiede qualifiche minori38 rispetto al DN I svizzero.
La formazione pratica di infermiere con AFC CRS era una formazione con accento sulle cure di lungodegenza, che è giunta a scadenza alla fine degli anni Novanta e durava 1,5–2 anni. Per quanto riguarda l’ammissione a formazioni più estese, la CDS l’ha equiparata agli operatori socio-sanitari. Anche dal profilo del salario, la CDS raccomanda l’equiparazione con gli operatori socio-sanitari.
A causa della mancata trasposizione delle due formazioni nell’ordinamento degli studi, queste persone possono qualificarsi soltanto con un onere finanziario e di tempo eccessivamente elevato. Inoltre nell’esercizio della professione, il loro statuto dipende dalla singola istituzione datrice di lavoro. In particolare alla luce della mancanza di personale specializzato, occorre urgentemente recepire anche queste professioni.
Attualmente manca una chiara disposizione legale che conferisca alla Confederazione la competenza di riconoscere i diplomi cantonali e intercantonali retti dal diritto anteriore, il cui diploma di formazione corrispondente è oggi di competenza federale. Tale disposizione è istituita con l’articolo 73a. L’attuazione della misura concernente i DN I può aver luogo mediante la reintroduzione dell’efficace procedura di equivalenza. Secondo il capoverso 2 il Consiglio federale può delegare questo compito a terzi. La CRS possiede in questo ambito – da sempre – le necessarie conoscenze specialistiche.
Una delega del compito alla CRS è indicata dal profilo specialistico e per motivi di efficacia (cpv. 2). Per la formazione pratica di infermiere con AFC CRS possono
33 Diploma in cure sanitarie di livello I.
34 Formazione pratica di infermiere con attestato di capacità CRS.
35 Cfr. decisione della direzione della CDS del 2006 riguardante «Diplomniveau I Pflege: Problematik um die Positionierung der Ausbildung».
36 La condizione era di avere almeno due anni di esperienza pratica in ambito infermieristico con un grado d’occupazione dell’80–100 per cento nonché aver seguito corsi di formazione continua inerenti alla professione di almeno 280 lezioni o 40 giorni; cfr. art. 3 del Regolamento della CRS sulla procedura per il rilascio dell’autorizzazione a portare la denominazione professionale «infermiera/e dipl.» del 3 giugno 2003.
37 Cfr. art. 31 Direttiva 2005/36/CE.
38 A seconda del Paese in cui è svolta la formazione, della durata e del contenuto a livello secondario II.