Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure» · 43 pagine

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Iniziativa parlamentare: Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure FF 2019

Allegato Modifica di altri atti normativi

1. Codice di procedura penale31

Articolo 171 capoverso 1

Con l’aggiunta nel Codice di procedura penale (CPP) gli infermieri e le altre professioni disciplinate nella LPSan hanno esplicitamente il diritto di rifiutare di testimoniare, alla pari dei medici.

Articolo 173 capoverso 1 lettera f

La modifica introdotta secondo la LPSan (che entrerà in vigore presumibilmente all’inizio del 2020) dell’articolo 173 capoverso 1 lettera f va abrogata in seguito alla ripresa di tutte le professioni sanitarie secondo l’articolo 2 capoverso 1 LPSan nell’articolo 171 capoverso 1. Diversamente le professioni disciplinate nella LPSan sarebbero considerate in due disposizioni fra esse incompatibili.

2. Procedura penale militare del 23 marzo 197932

Articolo 75 lettera b

In seguito all’aggiunta nell’articolo 75 lettera b gli infermieri e le altre professioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 LPSan sono esplicitamente menzionati anche nella procedura penale militare e liberati dall’immagine di «persona ausiliaria professionale».

3. Legge federale sulla formazione professionale

Articolo 73a Riconoscimento di diplomi cantonali e intercantonali retti dal diritto

anteriore

L’articolo 73a istituisce una competenza della Confederazione concernente il riconoscimento di diplomi cantonali e intercantonali retti dal diritto anteriore. Tale competenza vale tuttavia soltanto per diplomi che rientrano già nella sovranità della Confederazione (cpv. 1), come in particolare quelli nel settore delle cure infermieristiche.

Nel 2004 ha avuto luogo il il passaggio di competenze nel settore delle professioni sanitarie dai Cantoni alla Confederazione. La CDS (già Conferenza svizzera dei direttori cantonali delle opere sociali, CDOS) ha trasferito le procedure nell’ambito del riconoscimento di diplomi cantonali sino a questo momento alla CRS. Esistono

31 RS 312.0

32 RS 322.1