Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure» · 43 pagine

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Iniziativa parlamentare: Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure FF 2019

essere standardizzate le cosiddette «altre procedure di qualifica»39 per particolari gruppi di persone. Una loro elaborazione va intrapresa d’intesa con l’OdASanté e i Cantoni. È importante che le procedure possano essere eseguite in modo celere, conveniente e in tutti i Cantoni.

Con la ripresa di procedure già note e valide si introduce un incentivo a rimanere nella professione sanitaria. L’inserimento nell’ordinamento degli studi offre inoltre al personale esistente opportunità di perfezionamento professionale. L’obiettivo è di sfruttare il potenziale della manodopera specializzata – in particolare nel settore delle cure di lungodegenza – e di contrastare la mancanza di personale specializzato.

Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro sono obbligate a proporre, entro due anni dall’entrata in vigore della disposizione, offerte di formazione che consentano ai titolari di diplomi di formazione retti dal diritto anteriore di essere inseriti nell’attuale ordinamento degli studi (cpv. 3). Tali offerte di formazione sarebbero pensabili a livello di formazione professionale di base. Nell’ambito delle cosiddette altre procedure di qualifica (art. 33 LFPr) esiste, ad esempio, la possibilità di aggiungere a un diploma di formazione formale offerte di formazione di tipo modulare. Anche altre procedure di qualifica tengono conto obbligatoriamente degli obiettivi di qualifica dei pertinenti atti normativi concernenti le formazioni. Altre procedure di qualifica sono riconosciute dalla SEFRI.

4. Legge federale sulle professioni sanitarie40

Art. 10a Denominazione professionale

Le denominazioni professionali elencate possono essere portate unicamente da titolari di un corrispondente diploma di formazione svizzero di cui all’articolo 12 capoverso 2 LPSan, di un diploma di formazione estero riconosciuto (cfr. art. 10 cpv. 2 LPSan) o di un diploma conforme al diritto vigente, che è equiparato ai fini del rilascio di un’autorizzazione per l’esercizio della professione a un diploma di cui all’articolo 12 capoverso 2 LPSan (cfr. art. 34 cpv. 3 LPSan).

I titolari di diplomi esteri verificati di cui all’articolo 15 capoverso 1 LPSan e altre persone, che ad esempio hanno concluso una formazione quale dietista ma non a livello di scuola universitaria professionale, non sarebbero autorizzate a portare le denominazioni professionali protette secondo l’articolo 10a.

Art. 30a

Chi, senza esserne autorizzato, utilizza denominazioni professionali protette di cui all’articolo 10a, è punito con una multa pari al massimo a 10 000 franchi (art. 106 cpv. 1 e art. 333 cpv. 3 del Codice penale). Dato che la fattispecie dell’articolo 30a contiene i singoli elementi dell’articolo 3 lettera c della legge federale del 19 dicem-

39 Cfr. l’art. 31 cpv. 2 OFPr in combinato disposto con l’art. 33 LFPr.

40 RS 811.21