Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure» · 43 pagine

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Iniziativa parlamentare: Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure FF 2019

trattamenti non sottostanno ad alcuna modifica e possono come sempre essere prescritte da un medico.

Misure collaterali

Dato che non si può escludere che il nuovo disciplinamento potrebbe comportare un aumento delle cure e di riflesso dei costi e dei premi, sono previste misure collaterali:

- i Cantoni possono limitare l’autorizzazione a nuovi fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera dbisse in questo settore constatano un massiccio incremento dei costi. Secondo la ripartizione delle competenze dello Stato federale, i Cantoni sono responsabili di garantire le cure sanitarie e, a questo proposito, devono in particolare adoperarsi affinché ogni persona riceva le cure necessarie per la sua salute. Essi sono meglio di chiunque altro in grado di fissare il numero dei fornitori di prestazioni necessario per coprire il fabbisogno sanitario della popolazione sul loro territorio cantonale.

- Mediante una disposizione transitoria si chiede esplicitamente al Consiglio federale di valutare l’evoluzione delle cure. Questa valutazione dev’essere fornita entro cinque anni dall’entrata in vigore.

Articolo 25a

La modifica proposta nel capoverso 1 concede al personale di cura una più ampia autonomia, poiché stabilisce che l’AOMS fornisce un contributo alle cure prestate da un infermiere (lett. a) come pure su prescrizione o per incarico di un medico (lett. b).

Il requisito di un comprovato bisogno terapeutico deve tuttavia essere ancora adempiuto affinché l’AOMS versi un contributo.

Il capoverso 2 oggi vigente, secondo cui i costi delle cure acute e transitorie che si rivelano necessarie in seguito a un soggiorno ospedaliero sono rimunerati dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie e dal Cantone di domicilio dell’assicurato per due settimane al massimo secondo le disposizioni sul finanziamento ospedaliero, viene completato in modo che simili prestazioni debbano essere prescritte non soltanto dal medico attivo in ospedale, bensì da quest’ultimo d’intesa con un infermiere.

Una minoranza (Gysi, Barrile, Feri Yvonne, Heim, Moret, Schenker Silvia) propone che queste prestazioni possano essere prescritte in ospedale da un medico o da un infermiere adducendo quale motivazione che proprio in questo punto occorre ampliare la responsabilità degli infermieri.

Il capoverso 3 conferisce al Consiglio federale la competenza di designare le cure che possono essere prestate dagli infermieri:

a. su prescrizione medica o per incarico di un medico. Il concetto di cure va inteso in senso lato. Un medico può come sempre prescrivere tutti i tipi di