Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure» · 43 pagine
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Iniziativa parlamentare: Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure FF 2019
I diplomi che gli infermieri devono possedere per essere autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS sono fissati dal Consiglio federale nell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal). Per gli infermieri l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS sarà vincolata in futuro al rispetto delle condizioni per l’esercizio della loro professione secondo la legge federale sulle professioni sanitarie. A questo riguardo il loro operato deve svolgersi tenendo conto delle conoscenze e competenze acquisite nell’ambito della formazione e del perfezionamento.
Le organizzazioni per la cura e l’assistenza ai malati a domicilio, come pure le case di cura, devono poter garantire che il loro personale che fornisce prestazioni senza prescrizione o incarico di un medico adempia le condizioni richieste. In questo contesto anche l’OPre dovrà essere modificata, affinché sia precisato quali cure, oltre a quelle di base, possono essere prestate soltanto da infermieri che adempiono le condizioni di cui all’articolo 49 OPre indipendentemente dal loro statuto professionale, senza prescrizione o incarico di un medico.
Articolo 38 capoverso 2 e articolo 39 capoverso 1bis
La LAMal prevede ora che i Cantoni obblighino le organizzazioni che impiegano infermieri (art. 35 cpv. 2 lett. dbisLAMal) nonché gli ospedali e le case di cura (art. 35 cpv. 2 lett. h e k LAMal) a fornire prestazioni di formazione nell’ambito di un mandato di prestazione. Questo modo di procedere è conforme alla suddivisione vigente delle competenze dello Stato federale, secondo cui i Cantoni sono competenti per la sicurezza delle prestazioni sanitarie. I Cantoni incaricano queste istituzioni, mediante mandati di prestazione mirati, di fornire determinate prestazioni di formazione. I Cantoni fissano per ogni fornitore di prestazioni la prestazione di formazione che esso deve fornire di anno in anno. I Cantoni tengono conto a tale scopo dei criteri di cui all’articolo 3 della legge federale del … sulla promozione della formazione in cure infermieristiche e del piano di formazione di cui all’articolo 4 di questa legge. Diversi Cantoni conoscono sistemi di bonus/malus che consentono il prelievo di tasse sostitutive in caso di mancato rispetto dell’obbligo di fornire le prestazioni di formazione o l’acquisto di simili prestazioni presso altri istituti e che non sono esclusi da questa disposizione.
Una minoranza (Herzog, Aeschi Thomas, Brand, Clottu, de Courten, Giezendanner, Hess Erich, Moret, Nantermod, Pezzatti, Sauter, Steinemann) propone di completare l’articolo 38 con un nuovo capoverso, in cui l’autorizzazione degli infermieri di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera dbisdipende dalla conclusione di un contratto di autorizzazione con uno o più assicuratori. A questo riguardo la minoranza intende introdurre una misura collaterale e impedire, con l’abrogazione dell’obbligo di contrarre, un aumento quantitativo delle cure in questo settore.
Articolo 55b Evoluzione dei costi in caso di cure
Se in un Cantone i costi in questo settore aumentano in misura maggiore rispetto ai costi annui della media svizzera, tale Cantone può prevedere che in questo settore nessun nuovo infermiere sia autorizzato a esercitare a carico dell’AOMS. I Cantoni dispongono in tal modo di un nuovo strumento per controllare i costi in modo rapido