Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure» · 43 pagine
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Iniziativa parlamentare: Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure FF 2019
cure che ritiene necessarie, indipendentemente dal fatto che si tratti di esami, consulenza, coordinamento, visita o trattamento o di misure delle cure di base;
b. senza prescrizione o incarico di un medico. Per queste prestazioni s’intendono le cure di base come pure le misure direttamente correlate quali esami, consulenza e coordinamento. A questo riguardo si tratta di definire già a livello di legge un quadro per le prestazioni che possono essere fornite dagli infermieri senza prescrizione medica o incarico di un medico.
Il nuovo capoverso 3bisstabilisce che, nel designare le cure, il Consiglio federale considera il bisogno terapeutico di persone con malattie complesse e di moribondi. Già attualmente si tiene conto di queste diverse situazioni nel designare le prestazioni di cura secondo la LAMal, sempre che i requisiti della LAMal siano adempiuti per le prestazioni corrispondenti.
Anche il capoverso 3terè nuovo: esso consente al Consiglio federale di disciplinare, oltre alla procedura di accertamento del bisogno terapeutico, anche il coordinamento dei medici curanti e degli infermieri. È importante poter garantire che le cure prestate siano sempre coordinate e che non vi siano doppioni, come ad esempio cure di base prescritte dal medico curante e contemporaneamente da un infermiere sotto la propria responsabilità. In particolare il risultato dell’accertamento del bisogno va sempre trasmesso al medico curante per informazione. Ciò vale anche quando le cure prestate non dovessero essere direttamente connesse al trattamento in corso. Ovviamente è anche importante che un infermiere che constata un bisogno presso un paziente lo comunichi il più rapidamente possibile, con il consenso del paziente, al medico curante, anche se l’infermiere presta queste cure senza prescrizione o incarico del medico. Secondo l’articolo 1a capoverso 2 la malattia, l’infortunio o la maternità sono le condizioni per «entrare» nel sistema sociale dell’assicurazione malattie. È pertanto importante che il coordinamento e lo scambio d’informazioni fra i fornitori di prestazioni che curano lo stesso paziente sia garantito in modo ottimale.
Una minoranza (Moret, Barrile, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Graf Maya, Gysi, Heim, Schenker Silvia) vuole inoltre sancire in un nuovo capoverso 3bis ache i costi di cura computabili possano permettere un’adeguata remunerazione del personale di cura, compreso il personale in formazione. La minoranza spera in tal modo di ovviare alla mancanza di personale di cura dando la possibilità ai datori di lavoro di retribuire adeguatamente il personale di cura.
Articolo 35 capoverso 2 lettera dbis
L’articolo 35 capoverso 2 elenca i fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS. Gli infermieri sono ora menzionati esplicitamente nella lettera dbisper le prestazioni designate dal Consiglio federale che essi possono fornire senza prescrizione o incarico di un medico. Si può presumere che una parte degli infermieri lavorerà in modo indipendente e per conto proprio, mentre la maggior parte sarà impiegata in un ospedale, una casa di cura o un’organizzazione di cura e assistenza ai malati a domicilio, come è attualmente il caso.