Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure» · 43 pagine
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Iniziativa parlamentare: Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure FF 2019
retribuzione e prestazioni sociali i requisiti minimi che le condizioni di assunzione e di lavoro devono soddisfare. Qualora un fornitore di prestazioni violi in parte o completamente l’obbligo di cui all’articolo 39b, l’ufficio competente del Cantone riscuote dallo stesso un importo pari al massimo all’1,0 per cento della massa salariale soggetta ai contributi riferita all’anno in questione secondo le legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS).
5 Decreti federali
5.1 Decreto federale sull’aumento del numero di diplomi in cure infermieristiche nelle scuole universitarie professionali cantonali
Questo decreto federale prevede un finanziamento speciale basato su incentivi allo scopo di aumentare i posti di formazione in cure infermieristiche SUP con un notevole contributo della Confederazione ai Cantoni responsabili delle SUP (analogamente al finanziamento speciale basato su incentivi della medicina umana). Un tale decreto di finanziamento (decreto federale) si baserebbe sull’articolo 47 seg. e 59 segg. della legge del 30 settembre 201142 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU); un adeguamento della legge non è necessario. Il finanziamento speciale basato su incentivi secondo la LPSU deve essere limitato al settore delle scuole universitarie e non può essere esteso alla formazione professionale (posti di formazione nelle scuole specializzate superiori).
5.1.1 Situazione iniziale
La fissazione delle capacità formative e pertanto anche l’aumento del numero di diplomi nelle scuole universitarie professionali sono di competenza dei Cantoni. Un pacchetto di misure finanziato mediante sussidi vincolati a progetti secondo la LPSU (p. es. programma speciale) per aumentare il numero di diplomi o il numero di posti di formazione nelle cure nelle scuole universitarie professionali necessita pertanto imperativamente, oltre al finanziamento supplementare garantito dalla Confederazione (art. 48 cpv. 4 lett. b LPSU; credito d’impegno), dell’approvazione da parte della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU) e quindi della maggioranza qualificata dei 14 Cantoni rappresentati nel Consiglio delle scuole universitarie (art. 61 cpv. 1 LPSU). Va infine rilevato anche l’importante ruolo della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities; art. 38 cpv. 1 LPSU) nell’elaborazione di un tale programma speciale. I finanziamenti di programmi speciali mediante sussidi vincolati a progetti sono possibili soltanto se limitati nel tempo (art. 60 cpv. 2 LPSU). I Cantoni responsabili e le scuole universitarie devono fornire una prestazione propria adeguata di almeno il 50 per cento (art.
42 RS 414.20