Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure» · 43 pagine

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Iniziativa parlamentare: Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure FF 2019

ed efficace e nel contempo per adempiere il loro mandato costituzionale di provvedere affinché tutti abbiano accesso a cure mediche di base sufficienti e di qualità. Con questo articolo può essere messa a disposizione una misura che consente ai Cantoni, in caso di necessità, di limitare le nuove autorizzazioni di infermieri; e tale misura non dipende dall’articolo 55a, che è limitato nel tempo.

Disposizione transitoria della modifica del ….

Per seguire gli effetti della modifica proposta, nella disposizione transitoria il Consiglio federale riceve il mandato di presentare al Parlamento entro cinque anni dall’entrata in vigore della modifica di legge un rapporto di valutazione che esamini in particolare le ripercussioni economiche della modifica.

Altre proposte di minoranza

De lege lata l’articolo 25 capoverso 2 lettera a delimita le prestazioni fornite a livello ambulatoriale, in ospedale o in una casa di cura, nonché le cure dispensate in ospedale. Una minoranza (Ammann, Barrile, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Graf Maya, Gysi, Heim, Humbel, Roduit, Schenker Silvia) propone che anche la dispensazione di cure in ospedale da parte di infermieri sia menzionata esplicitamente nella LAMal (nuovo n. 2bis). Anche secondo questa minoranza si tratta di aumentare l’attrattiva della professione e di diminuire i costi della salute mediante un impiego ottimale delle risorse.

Una minoranza (Carobbio Guscetti, Barrile, Feri Yvonne, Graf Maya, Gysi, Heim, Schenker Silvia) vuole sancire in un nuovo articolo 39a una nurse to patient ratio: ospedali e altri istituti dovrebbero assicurare di disporre di un numero minimo di infermieri per paziente. Il Consiglio federale stabilirebbe il rapporto tra infermieri e pazienti per ciascun settore di cura. Nell’interesse della sicurezza dei pazienti dovrebbero essere ripresi gli standard riconosciuti delle associazioni specializzate e dell’Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM). L’autorità di vigilanza cantonale si occuperebbe di controllare annualmente il rispetto della proporzione fissata, di informare il governo cantonale e di pubblicare i risultati rilevati. Gli ospedali e le case di cura che non adempiono i requisiti menzionati sarebbero stralciati dall’elenco. La minoranza propone in questo contesto di integrare anche l’articolo 39 capoverso 1 lettera b con una disposizione secondo la quale gli ospedali e gli altri istituti sono autorizzati se dispongono del necessario personale specializzato e del personale di cura di cui all’articolo 39a. In tal modo, la minoranza intende assicurare le cure, ma anche garantire la loro qualità e la sicurezza dei pazienti.

Una minoranza (Gysi, Barrile, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Graf Maya, Heim, Schenker Silvia) vuole sancire in un nuovo articolo 39b che i fornitori di prestazioni menzionati nell’articolo 39 capoversi 1 e 3, che esercitano a carico dell’AOMS, siano affiliati a un contratto collettivo di lavoro rappresentativo per il personale infermieristico od offrire al loro personale condizioni d’impiego che in particolare quanto a orario di lavoro, retribuzione e prestazioni sociali siano conformi al contratto collettivo di lavoro del settore. In mancanza di un contratto collettivo di lavoro rappresentativo, il governo cantonale fissa in particolare quanto a orario di lavoro,