Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 45 pagine
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2 Punti essenziali del progetto
2.1 La normativa proposta
La nuova legge federale crea la base per permettere alla Confederazione di istituire un sistema nazionale per la consultazione degli indirizzi delle persone fisiche da parte delle amministrazioni di tutti i livelli statali e di terzi aventi diritto d’accesso. Disciplina le competenze a livello federale, definisce le prestazioni offerte a seconda dei gruppi di utenti, i dati necessari per la messa a disposizione del SNI e la loro provenienza. La legge disciplina inoltre le condizioni d’utilizzo del SNI e le modalità del suo finanziamento. Nel rispetto del principio di trasparenza il SNI è concepito in modo tale che per le persone interessate risulti chiaramente quale autorità ha utilizzato i dati e in quale momento.
2.1.1 Istituzione di un servizio nazionale degli indirizzi
2.1.1.1 Scopo del servizio
Con il SNI s’intende permettere alle pubbliche amministrazioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché a terzi di accedere, nel quadro dei loro compiti legali, agli indirizzi di domicilio notificati degli abitanti di tutta la Svizzera. Il SNI semplifica i processi amministrativi e rende più efficace l’esecuzione dei compiti pubblici.
2.1.1.2 Oggetto e delimitazione
Domicilio
La definizione di «domicilio» varia a seconda del contesto in cui è usato. Va distinto in particolare tra il domicilio secondo il Codice di diritto civile (CC)16 e il domicilio principale notificato (dimora) o il domicilio secondario (soggiorno), così come utilizzato nel contesto dell’armonizzazione dei registri e nel settore della notificazione17.
Il SNI si basa sui dati dei registri comunali e cantonali degli abitanti e fornisce unicamente informazioni sul domicilio in base alle relazioni di notifica di una persona. Per determinare il domicilio di una persona secondo il diritto civile sono pertinenti altri criteri. Per la maggior parte delle persone il domicilio principale notificato corrisponde al domicilio civile. Il domicilio secondario invece è il Comune in cui una persona soggiorna per tre mesi consecutivi o per tre mesi nell’arco di un anno senza l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. Una persona può avere più domicili secondari in Svizzera. La maggior parte delle persone ne ha uno solo e quindi ha un’unica relazione di notifica, quella del domicilio principale18.
Indirizzo
Analogamente alla definizione della relazione di notifica, nel contesto dei registri possono essere tenuti più indirizzi per persona: l’indirizzo del domicilio principale notificato e gli indirizzi dei domicili secondari notificati. Nei registri degli abitanti può inoltre figurare, se necessario, anche l’informazione sul recapito (ufficiale).
Delimitazione
L’indirizzo di domicilio non va confuso con il recapito postale. Quest’ultimo corrisponde alla cassetta delle lettere cui la posta invia lettere e pacchi. Gli invii postali sono recapitati anche a sottoindirizzi o a indirizzi c/o che pertanto non devono corrispondere all’indirizzo notificato.
16 RS 210
17 Cfr. al riguardo, Ufficio federale di statistica, Armonizzazione dei registri ufficiali di persone. Catalogo ufficiale delle caratteristiche, Neuchâtel, 2014; consultabile al seguente indirizzo www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Cataloghi e banche dati > Pubblicazioni > Catalogo ufficiale delle caratteristiche.
18 Op. cit., pag. 11.