Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 45 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
alla fonte, ovvero nei registri comunali degli abitanti. Da questo processo di rettifica traggono vantaggio tutti gli altri servizi che riutilizzano i dati di questi registri.
Secondo l’avamprogetto, il Consiglio federale può autorizzare l’UST a ricorrere ad altre fonti, tra cui ad esempio il Sistema d’informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), che contiene gli indirizzi di domicilio delle persone in servizio diplomatico o consolare e dei membri delle organizzazioni internazionali in Svizzera. Entrano in linea di conto anche i registri federali esistenti considerati fonti di dati vincolanti per alcune caratteristiche repertoriate nel SNI e quindi anche per i registri degli abitanti dei Comuni, ad esempio il registro degli edifici e delle abitazioni (REA) per il confronto dell’identificatore federale dell’edificio (EGID) o il registro Unique Person Identification (UPI) per il confronto del numero AVS. L’elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici e l’elenco ufficiale delle vie sono vincolanti per le autorità23 e quindi, nell’ipotesi di uno sviluppo del SNI volto a permettere un confronto con altri registri, occorrerebbe assicurare che i dati sugli indirizzi del SNI corrispondano a quelli dei due registri citati. Un’altra possibile fonte di dati è il servizio incaricato dall’UFCOM della riscossione dei canoni radiotelevisivi, che riceve dai Cantoni mensilmente le notifiche delle mutazioni di tutte le persone maggiorenni
Il SNI potrebbe anche essere sviluppato in modo tale da diventare un servizio in tempo reale, sempreché ciò risponda a un’esigenza dei Cantoni e dei Comuni, oppure potrebbe diventare un servizio di ricerca centrale che non si limita a concedere l’accesso a una replica di dati già esistenti, ma che se ne serve come base per poter offrire, in aggiunta, un servizio di convalida assieme ai registri comunali degli abitanti. Il risultato di una ricerca dalla replica di dati potrebbe così esser convalidato dal Comune tramite il SNI, senza che il servizio richiedente ottenga l’accesso diretto al registro comunale degli abitanti. Questa soluzione avrebbe il vantaggio di permettere il confronto in tempo reale di indirizzi con il registro comunale degli abitanti, che ha la sovranità sui dati, ma implicherebbe anche adeguamenti delle soluzioni informatiche degli uffici controllo abitanti e quindi spese supplementari. Lo stesso vale nel caso in cui l’utilizzo del SNI permettesse di accedere alle notifiche di mutazioni attuali dei registri degli abitanti o alle banche dati cantonali. Per il momento queste proposte di soluzione vanno intese come future possibilità di sviluppo. L’avamprogetto permette l’attuazione di simili proposte di soluzione, ma non le prescrive.
Tutte le conseguenze di un simile sviluppo devono essere discusse con i Cantoni o con i Comuni. I risultati della consultazione serviranno da base per ulteriori accertamenti. Nel caso in cui si optasse per un tale sviluppo, le procedure concrete verrebbero disciplinate in un’ordinanza. È prevista una consultazione anche sulla futura ordinanza relativa alla legge sul servizio degli indirizzi.
2.1.1.5 Qualità dei dati
Invio dei dati per il censimento della popolazione basato sui registri
Secondo l’articolo 8 dell’ordinanza del 21 novembre 200724 sull’armonizzazione dei registri (OArRa), i Cantoni e i Comuni inviano all’UST quattro volte l’anno entro un determinato giorno di riferimento i dati dei registri degli abitanti. L’UST provvede affinché i Cantoni e i Comuni rettifichino gli errori accertati nel quadro della convalida finché la quota di errori non superi più la soglia ammessa. È quindi possibile che via siano ancora degli errori dopo il processo di rettifica e nel giorno di riferimento stabilito. Ciononostante la a qualità dei dati è comunque migliore rispetto a quando erano stati inviati e, soprattutto, i dati degli uffici del controllo abitanti di tutta la Svizzera rispettano gli stessi criteri di qualità. Il processo di rettifica
23Art. 26a cpv. 4 e 26c cpv. 3 dell’ordinanza del 21 maggio 2008 sui nomi geografici (ONGeo), RS 510.625.