Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 45 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo

procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l’utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l’archiviazione o la distruzione di dati» (art. 3 lett. e LPD).

Le attività degli organi federali, delle persone private così come delle persone fisiche e giuridiche che eseguono compiti pubblici per conto della Confederazione sono rette dalla LPD. Il diritto cantonale e comunale sulla protezione dei dati si applica alle attività delle autorità cantonali e comunali. Se tuttavia le prescrizioni cantonali sulla protezione dei dati non garantiscono una protezione adeguata, il trattamento di dati personali da parte di organi cantonali che agiscono in applicazione del diritto federale è disciplinato da determinate disposizioni della LPD (art. 37 LPD).

Per ragioni legate alla chiarezza e alla certezza giuridica, sembra quindi opportuno precisare che l’UST è responsabile della protezione dei dati trattati nel sistema d’informazione. In quanto autorità responsabile, l’UST è anche incaricato di controllare il sistema d’informazione per assicurare che risponda ai requisiti previsti dalla LPD, segnatamente in materia di sicurezza dei dati.

Cpv. 2

Lett. a

Il Consiglio federale disciplina le condizioni d’utilizzo del SNI. Queste ultime precisano in particolare i requisiti per la consultazione del sistema d’informazione e gli obblighi di cui all’articolo 9 capoverso 1, così come le conseguenze dell’inosservanza dei requisiti e degli obblighi.

Il Consiglio federale disciplina anche le condizioni di gestione del SNI da parte dell’UST. Precisa segnatamente i compiti e gli obblighi dell’UST di cui al capoverso 1.

Lett. b

Il Consiglio federale disciplina le diverse modalità di controllo che incombono all’UST. Concretizza la portata dell’obbligo di cui al capoverso 1 lettera d del presente articolo. Si tratta segnatamente di prevedere controlli formali, controlli secondo gli schemi d’utilizzo più frequenti e controlli da parte della popolazione. Questi tipi di controllo sono illustrati al capitolo 2.1.2.3. Il Consiglio federale definisce inoltre le tappe da seguire e la frequenza di ogni modalità di controllo.

3.4 Sezione 3 Contenuto del sistema d’informazione nonché fonte e qualità dei dati Art. 4 Contenuto del sistema d’informazione e fonte dei dati

Cpv. 1

Come illustrato al capitolo 2.1.1.4, il SNI riprende i dati messi a disposizione dall’UST. Questi dati sono raccolti dall’UST per scopi statistici in virtù della LArRa e poi trasmessi al sistema d’informazione. Secondo l’articolo 14 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 199239 sulla statistica federale (LStat), i dati non possono essere utilizzati per altri fini, salvo che una legge federale ne disponga espressamente un'altra utilizzazione. L’avamprogetto prevede espressamente un altro utilizzo (non a fini statistici) per questi dati. Costituisce così una deroga al segreto statistico (art. 14, cpv. 1, LStat) giustificata dal fatto che i dati utilizzati non sono degni di particolare protezione e la maggior parte di essi è già accessibile al pubblico.

39 RS 431.01