Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 45 pagine

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La formulazione del presente capoverso si basa sui lavori legislativi avviati nel quadro della revisione della LAVS. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’interno di elaborare un progetto di legge che permetta a tutte le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni di utilizzare sistematicamente il NAVS in virtù di un’autorizzazione generale, senza bisogno che per ogni nuovo utilizzo sia necessaria una disposizione specifica in una legge speciale. La procedura di consultazione sull’avamprogetto si è svolta dal 7 novembre 2018 al 22 febbraio 2019. La formulazione del presente capoverso deve quindi essere coordinata con la modifica prevista della LAVS.

L’avamprogetto parte dall’idea che il numero di utenti del NAVS aumenterà considerevolmente dopo l’entrata in vigore della modifica della LAVS. Le autorità e i terzi che hanno diritto di utilizzare sistematicamente il NAVS sono elencati all’articolo 153c dell’avamprogetto LAVS:

1 Solo le seguenti autorità, organizzazioni e persone sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero AVS:

a. nella misura in cui è necessario per l’adempimento dei loro compiti legali:

1. dipartimenti federali e la Cancelleria federale,

2. le unità decentrate dell’Amministrazione federale,

3. le unità delle amministrazioni cantonali e comunali nella misura prevista

dal diritto cantonale,

4. le organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non appartengono alle amministrazioni di cui ai numeri 1–3 e cui sono conferiti

compiti amministrativi dalla legislazione federale, cantonale o comunale

oppure da un contratto, se la pertinente legislazione prevede l’utilizzazione sistematica del numero AVS,

5. le istituzioni preposte all’educazione;

b. le imprese di assicurazione private nei casi di cui all’articolo 47a della legge

del 2 aprile 190842 sul contratto d’assicurazione.

2 Esse non possono utilizzare sistematicamente il numero AVS negli ambiti in cui la

legislazione lo esclude.

La formulazione del capoverso 1 numero 1 si basa sulla struttura dell’articolo 2 capoversi 1-3 della legge del 21 marzo 199743 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), che distingue tra unità amministrative centralizzate e decentrate dell’Amministrazione federale.44 I dipartimenti federali menzionati al capoverso 1 numero 1 includono anche gli uffici federali (art. 2 cpv. 2 LOGA).

L’avamprogetto non concede l’accesso al sistema alle autorità straniere e alle organizzazioni e persone che non si trovano in Svizzera.

Cpv. 3

Per motivi di trasparenza, l’UST pubblica un elenco delle autorità e dei terzi che hanno presentato una domanda e ottenuto l’accesso al SNI.

42 RS 221.229.1

43 RS 172.010

44 Modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), rapporto esplicativo per la procedura di consultazione, pag. 10, consultabile al seguente indirizzo: www.ofas.admin.ch > UFAS on line > Pubblicazioni & Servizi > Processo legislativo > Procedure di consultazione > Consultazione sull’utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità (modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti).