Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 45 pagine

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Scenario utilizzo basso Differenza copertura dei Emolumento d'utilizzo

Scenario basso Scenario utenti basso

Gruppi di utenti Differenza Per diritto Ipotesi Entrate Per numero Ipotesi Entrate

d'accesso di indirizzi (totale)

gestiti

AmministrazioneConfederazione (centrale) 360'000 0 5 0 n.a.

Confederazione (decentralizza n.a. 200 5 1000 n.a.

Cantoni n.a. 200 70 14000 n.a.

Comuni n.a. 0 0 0 n.a.

Terzi con Casse malati n.a. 200 20 4000 0.1 6'000'000 600'000 mandato legale AVS/AI n.a. 200 20 4000 0.1 2'000'000 200'000

LAINF n.a. 200 0 0 0.1 1'000'000 200'000 Casse pensioni n.a. 200 10 2000 0.1 2'000'000 100'000 Altri n.a. 200 20 4000 0.1 1'000'000 100'000

Totale Totale 150 29'000 12'000'000 1'200'000 Copertura dei costi (%costi complessivi) 78.78 Totale entrate 1'229'000

Tabella 4: stime della copertura dei costi (scenario basso)

I vantaggi del SNI sono stati illustrati al capitolo 1.3. Per il momento si rinuncia a consultare nuovamente gli organi federali e i Cantoni. Diversi organi hanno tuttavia segnalato, spontaneamente o su richiesta, un chiaro interesse per il SNI. Per alcuni gruppi di utenti, l’interesse dipenderà anche dall’importo dell’emolumento d’utilizzo, che sarà stabilito nell’ordinanza.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Ingresso

L’istituzione del SNI è una competenza federale inerente senza base costituzionale esplicita. Secondo le Direttive di tecnica legislativa (DTL, n. marg. 25) in questo caso occorre citare l’articolo 173 capoverso 2 Cost. a titolo sussidiario (cfr. al riguardo esaustivamente cap. 5.1).

3.2 Sezione 1 Oggetto e scopo

Art. 1

Cpv. 1

Oltre all’autorità competente, ai suoi compiti e obblighi, al contenuto del sistema d’informazione del SNI, alla fonte e alla qualità dei dati, la legge disciplina anche l’accesso ai dati e gli obblighi delle autorità, organizzazioni e persone aventi diritto d’accesso, la protezione dei dati nonché gli emolumenti e la ripartizione dei costi.

Cpv. 2

Il SNI permetterà alle autorità nonché alle organizzazioni e persone giuridiche di diritto pubblico o privato non appartenenti alle amministrazioni federale, cantonali e comunali e incaricate di compiti amministrativi (qui di seguito: terzi) di consultare gli indirizzi delle persone fisiche domiciliate in Svizzera nella misura in cui l’adempimento dei loro compiti legali lo richieda. Il SNI consentirà a queste autorità, organizzazioni e persone di adempiere più efficacemente i loro compiti grazie a un unico processo di verifica degli indirizzi semplice ed affidabile.

3.3 Sezione 2 Autorità competente, compiti e obblighi

Art. 2 Autorità competente

In virtù degli articoli 17 capoverso 1 e 19 capoverso 1 LPD, un organo federale può trattare e comunicare dati personali soltanto se esiste una base legale a tal fine. L’avamprogetto prevede quindi regole precise che abilitano l’UST a gestire il SNI. Visto che questo registro comprende un sistema d’informazione contenente i pertinenti dati, è opportuno precisare che tale competenza si riferisce anche alla gestione di questo sistema.