Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 45 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
standard potrebbero così servire a definire i processi interni di plausibilizzazione, convalida o rettifica dei dati.
Per quanto riguarda l’esattezza dei dati sugli indirizzi delle persone fisiche registrati nel sistema d’informazione, l’UST prenderà immediatamente le misure necessarie per assicurare che corrispondano agli indirizzi contenuti nell’elenco ufficiale degli edifici secondo l’ordinanza del 21 maggio 200841 sui nomi geografici (ONGeo), la quale è vincolante per le autorità (art. 26a cvp. 4 e 26c cpv. 3 ONGeo).
Cpv. 3
Il sistema d’informazione riflette il contenuto dei registri comunali che lo alimentano su base trimestrale. Quando un’autorità, organizzazione o persona avente diritto d’accesso o una persona i cui dati sono trattati scopre un errore in questo sistema, il dato deve essere corretto possibilmente nel registro da cui proviene e non nel SNI. A tal fine il presente capoverso delega al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli della procedura di rettifica degli errori constatati. Si tratterà di definire segnatamente la modalità di comunicazione di questi errori (p. es. attraverso la comunicazione di una domanda di rettifica) e le fasi della procedura di segnalazione degli errori (presunti o accertati) ai Comuni.
3.5 Sezione 4 Accesso ai dati e obblighi degli aventi diritto d’accesso
Art. 6 Concessione dei diritti d’accesso
Cpv. 1
Ai fini di una maggiore chiarezza, il presente capoverso precisa che per accedere al sistema d’informazione le autorità, le organizzazioni e le persone devono presentare una corrispondente domanda all’UST. Le autorità e i terzi autorizzati a utilizzare sistematicamente il NAVS in virtù della LAVS non ottengono automaticamente l’accesso, poiché prima l’UST deve assicurare che questi potenziali utenti soddisfino le condizioni di cui al capoverso 2.
Cpv. 2
L’avamprogetto s’ispira ai recenti sviluppi dell’utilizzo del NAVS. Dall’introduzione del nuovo numero AVS nel 2008, la digitalizzazione delle attività amministrative è cresciuta in modo esponenziale e l’utilizzo sistematico di questo numero al di fuori dell’AVS si è ampiamente diffuso. Molti attori auspicano un allentamento delle condizioni per la concessione dell’autorizzazione all’utilizzo sistematico di questo numero. Nel mese di gennaio 2014, la direzione della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze ha quindi proposto di mettere a disposizione il NAVS come identificatore di persona così da portare avanti i progetti di e-government. L’uso di un identificatore univoco renderebbe l’amministrazione più efficace e migliorerebbe la qualità delle banche dati, perché eliminerebbe definitivamente gli attuali rischi di confusione.
In corrispondenza a questa tendenza all’allentamento, per la definizione delle cerchie dei potenziali utenti l’avamprogetto si fonda sulle disposizioni della LAVS e concede quindi l’accesso soltanto alle autorità e ai terzi che secondo la LAVS hanno il diritto di utilizzare sistematicamente il NAVS. Questa limitazione è volta a facilitare e ad accelerare la procedura di concessione dei diritti d’accesso. L’Ufficio centrale di compensazione ha già proceduto a una prima identificazione delle autorità, organizzazioni e persone che possono utilizzare sistematicamente il NAVS.