Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 45 pagine
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Ai fini di una maggiore chiarezza e trasparenza, il presente capoverso elenca i tipi di dati raccolti e registrati dal sistema d’informazione. A parte qualche eccezione, questi tipi di dati corrispondono essenzialmente agli identificatori o alle caratteristiche di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a–j e o–s LArRa. L’avamprogetto non riprende tuttavia l’economia domestica d’appartenenza e il tipo di economia domestica di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera d LaRrA e il luogo di nascita di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera h LArRa e nemmeno il Comune e lo Stato di provenienza o di destinazione di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettere q e r LArRa. Non usa inoltre i termini «caratteristica» e «identificatore» appartenenti alla terminologia del settore dei registri. Ai fini di una maggiore comprensione, è parso più opportuno usare il termine «dati».
Cpv. 2
I servizi responsabili forniscono all’UST i dati di cui all’articolo 1 quattro volte l’anno (in analogia all’art. 8 cpv. 1 OArRa). Questa periodicità dell’invio è sufficiente per soddisfare le finalità del SNI previste dall’avamprogetto. Non è tuttavia escluso che, dopo l’istituzione del SNI, le autorità e terzi aventi diritto d’accesso secondo l’articolo 6 abbiano bisogno di dati più attuali. Di conseguenza, il presente capoverso prevede una norma di delega che permette al Consiglio federale di designare altri servizi cui l’UST si può rivolgere per completare e aggiornare i dati contenuti nel sistema d’informazione. Visto che la raccolta dei dati a fini statistici è disciplinata dalla LArRa, in tal modo l’avamprogetto permette il ricorso a dati non statistici. Si potrebbe così far capo ai dati contenuti in altri registri federali, quali l’Ordipro, l’UPI e il REA oppure a quelli gestiti daIl’Organo di riscossione svizzero per la radiotelevisione (Serafe SA). Per accedere ai dati di questi registri occorrerebbe tuttavia creare delle interfacce. L’avamprogetto non si ripercuote tuttavia sull’acquisizione dei dati sulle economie domestiche di cui all’articolo 69g della legge federale del 24 marzo 200640 sulla radiotelevisione (LRTV).
Art. 5 Qualità dei dati contenuti nel sistema d’informazione
Cpv. 1
Come già menzionato al capitolo 2.1.1.4, il SNI riprende i dati raccolti dall’UST presso i Cantoni e i Comuni a fini statistici in virtù della LArRa e dell’OArRa. Visto che si tratta degli stessi dati, occorre assicurare che la qualità dei dati registrati nel sistema d’informazione corrisponda a quella dei dati raccolti dall’UST a fini statistici. La qualità dei dati del SNI non deve tuttavia essere superiore a quella dei dati raccolti dall’UST in virtù della LArRa.
Secondo l’articolo 14 capoverso 1 LArRa, i Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell’UST i dati di cui all’articolo 6 LArRa. I dati sono inviati quattro volte all’anno (art. 8 cpv. 1 OArRa) e devono essere convalidati da un corrispondente servizio gestito dall’UST (art. 10 cpv. 1 OArRa). Questi dati devono rispettare le regole di plausibilizzazione stabilite all’UST (art. 10 cpv. 3 OArRa). Se i dati inviati sono incompleti o inesatti, l’UST può ordinare un nuovo invio per lo stesso giorno di riferimento (art. 10 cpv. 5 OArRa). Il presente capoverso mira ad assicurare l’applicazione degli stessi standard di qualità ai dati che saranno ripresi nel sistema d’informazione.
Cpv. 2
La qualità dei dati del SNI sarà sufficiente per gli scopi stabiliti dalla legge. Dopo l’istituzione del SNI, tuttavia, le autorità e terzi aventi diritto d’accesso potrebbero aver bisogno di dati di qualità più elevata e, in particolare, più attuali. Il presente capoverso offre all’UST la possibilità di prendere misure più efficaci per migliorare la qualità dei dati. L’UST potrebbe segnatamente definire standard di qualità più severi rispetto a quelli previsti dalla LArRa. Questi
40 RS 784.40