Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 45 pagine
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zano il SNI per uno scopo che non rientra nei loro compiti legali. Questi tipi di abuso sono illustrati nel commento alla lettera d. Se un simile abuso viene scoperto, l’UST può prendere le misure necessarie per revocare i diritti d’accesso dell’utente in questione.
Lett. f
I dati contenuti nel sistema d’informazione (art. 3 cpv. 1) e i dati consultabili (art. 8 cpv. 1)
sono dati personali ai sensi dell’articolo 3 lettera a LPD. Non si tratta tuttavia di dati degni di particolare protezione o di profili di personalità ai sensi dell’articolo 3 lettere c–d LPD. Inoltre, alcuni di questi dati, quali il nome, il cognome, l’indirizzo e la data di nascita possono essere comunicati dagli organi federali anche se le condizioni di cui all’articolo 19 capoverso 1 LPD non sono soddisfatte. Si tratta di dati personali il cui abuso non sembra, di norma, avere conseguenze particolari per la persona in questione35. Essendo raccolti a fini statistici in virtù della LArRa, questi dati saranno utilizzati dalle autorità e dai terzi con diritto d’accesso conformemente all’articolo 6 dell’avamprogetto per la ricerca e il confronto di indirizzi. Fondandosi su procedure stabilite nel quadro della LArRa, l’istituzione del SNI intende ridurre al minimo gli ulteriori rischi per le persone interessate.
Nonostante questa minimizzazione degli eventuali rischi, la questione della responsabilità per la protezione dei dati del SNI deve essere disciplinata esplicitamente. Un simile disciplinamento è consigliato soprattutto quando i dati personali sono trattati congiuntamente dalle autorità federali, cantonali o comunali o assieme a terzi. Se le competenze non sono chiaramente definite, vi è il rischio che nessuna autorità si senta responsabile o che si pongano questioni di delimitazione delle competenze.
Secondo l’articolo 16 capoverso 2 LPD, il Consiglio federale può regolare in modo specifico i controlli e la responsabilità in materia di protezione dei dati se organi federali trattano dati personali congiuntamente ad altri organi federali, a organi cantonali o a privati36. Questa disposizione concerne soprattutto i grandi sistemi decentralizzati d’informazione e i sistemi detti «ripartiti». Per sistemi «decentralizzati» s’intendono i sistemi informatici in cui il rilevamento dei dati è effettuato non a cura del gestore stesso del sistema, bensì dai partecipanti del sistema situati alla periferia37. Per sistemi «ripartiti» si intendono i sistemi ottenuti con l’interconnessione di computer indipendenti38. Nonostante il SNI non sia né un sistema decentralizzato né un sistema ripartito, è comunque opportuno che l’avamprogetto disciplini esplicitamente la questione della responsabilità.
Il SNI corrisponde principalmente a un sistema «centralizzato», ma contiene anche elementi «decentralizzati». Permette segnatamente alle autorità federali, cantonali e comunali nonché a terzi di consultare gli indirizzi delle persone fisiche domiciliate in Svizzera. Le autorità cantonali e comunali inviano i dati all’UST in virtù della LArRa e quest’ultimo li riprende tali e quali per registrarli nel sistema d’informazione.
Visto che i dati registrati nel sistema provengono da loro, soltanto le autorità cantonali e comunali possono rettificare quelli incompleti o inesatti. Gli utenti possono tuttavia effettuare altre operazioni che costituiscono altresì un trattamento di dati. Possono segnatamente conservare e utilizzare questi dati per adempiere ai loro compiti legali. Di fatto, il trattamento dei dati comprende «qualsiasi operazione relativa a dati, indipendentemente dai mezzi e dalle
35 Guida ai provvedimenti tecnici e organizzativi concernenti la protezione dei dati, Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), dicembre 2018, pag. 4, www.edoeb.admin.ch > Pagina iniziale > Protezione dei dati > Documentazione > Guide > Provvedimenti tecnici e organizzativi
36 Messaggio concernente la legge federale sulla protezione dei dati, FF 1988 II, 353, in particolare 406, Maurer-Lambrou, Urs/Blechta, Gabor-Paul (a c. di.), Datenschutzgesetz (DSG)/Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ), Basler Kommentar, 3a ed., Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2014, pag. 341-342, n. marg. 15-16.
37 Messaggio concernente la legge federale sulla protezione dei dati, loc. cit.
38 Messaggio concernente la legge federale sulla protezione dei dati, loc. cit.