Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 48 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la legge federale sul sistema nazionale di
consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (Legge sul servizio degli indirizzi, LSI)
per l’UCS è scontato gestire il SNI con dati aggiornati. Se i dati non corrispondono più allo stato attuale dei registri degli abitanti, gli organi che devono consultarli ricevono indirizzi in parte superati e si rivolgono pertanto ai servizi degli abitanti per ottenere dati aggiornati o informazioni. L’ASSA è del parere che l’articolo 5 capoverso 1 e capoverso 2 si
contraddicano e chiede di stralciare il capoverso 2.
eAVS/AI ed eGov-Schweiz ritengono che un’elevata qualità dei dati sia di importanza centrale ai fini dei benefici e dell’accettazione del servizio e sono del parere che la qualità definita all’articolo 5 sia condivisibile, ma a medio termine insoddisfacente. Pertanto è
necessario puntare quanto prima a disporre di dati quotidianamente aggiornati. La medesima richiesta viene formulata da curafutura. Santésuisse constata che la LSI non è in grado di garantire un reale aggiornamento dei dati e che gli assicuratori malattia sono pertanto costretti a effettuare richieste parallele a Comuni o Cantoni. Considerate le possibilità
disponibili non capisce perché non si istituisca un sistema in grado di fornire dati in tempo reale. Santésuisse invita a esaminare questo aspetto in relazione al principio once only. La Posta illustra l’importanza di dati degli indirizzi aggiornati e propone di verificare se non si dovrebbe accorciare l’intervallo di tempo delle forniture secondo la LarRa.
6.4.2.2 Misure supplementari per garantire la qualità
Alcuni Cantoni sollevano domande sull’attuazione e gli effetti (BS, FR, SH, VD, ZH) di possibili misure e chiedono di precisare i ruoli (BL, SO, TG):
VD lamenta che l’avamprogetto non preveda alcuna partecipazione dei Cantoni alla
definizione degli standard di qualità e rimanda all’articolo 4 LarRa. A ZH non è chiaro quali siano le misure supplementari per migliorare la qualità dei dati. Ritiene inoltre non
auspicabile che i dati del SNI presentino una qualità migliore di quella dei dati alla fonte. Le mutazioni devono pertanto essere obbligatoriamente apportate nel registro originario, così come prevede il progetto. BS constata che rientra anche nell’interesse dei Comuni elaborare dati corretti; sottolinea tuttavia che le rettifiche vanno notificate ai Comuni per quanto
possibile raggruppate e una volta effettuate. Ciò vale in particolare per i riscontri dell’UST nel quadro del censimento della popolazione basato sui registri e del SNI. Un altro aspetto da considerare è quello della frequenza e della specificità dei riscontri ai Comuni. SH fa
osservare che l’obiettivo di istituire un servizio degli indirizzi con dati per quanto possibile attuali è condivisibile. Occorre tuttavia fare in modo che standard di qualità più severi di quelli previsti dalla LarRa possano essere soddisfatti anche dai Comuni in veste di proprietari di dati, siano proporzionati e non generino costi eccessivi. SO constata che il ruolo del servizio ufficiale ai sensi dell’articolo 9 LarRa non viene preso in considerazione nel progetto inviato in procedura di consultazione e sottolinea in questo contesto che il numero degli uffici di contatto per i Comuni deve essere mantenuto al minimo. TG chiede anche di precisare il ruolo dei Cantoni tenendo presente che questi aiutano già i Comuni in sede di fornitura dei dati secondo la LarRa a raggiungere una buona qualità dei dati. Sottolinea tuttavia la
necessità di non creare un’organizzazione parallela per assicurare la qualità dei dati. BL chiede in tal senso di completare l’articolo 5 capoverso 2 prevedendo che l’UST informi il Comune «e il rispettivo Cantone» se constata lacune, errori o incoerenze. FR propone di adattare la formulazione dell’articolo 5 capoverso 2 prevedendo che l’UST «deve» adottare misure supplementari. L’obiettivo della modifica è garantire che l’Ufficio assuma un ruolo proattivo nel garantire la precisione dei dati. Precisa inoltre che le conseguenze finanziarie e organizzative derivanti dalle misure di cui all’articolo 5 a livello federale, cantonale e
comunale vanno ancora analizzate e valutate.